giovedì 24 marzo 2016

Crisi di credito? Torna in voga la cambiale: guida all’uso

Fonte:   laleggepertutti.it



La cambiale, con la crisi degli ultimi tempi che pone notevoli difficoltà per l’accesso alle tipiche forme di prestito e di finanziamento, è uno strumento che è stato riportato in voga dopo un periodo in cui ormai sembrava essere caduto in disuso.
Ecco l’importanza di conoscere le forme di tutela del creditore e del debitore nell’ipotesi di mancato pagamento della cambiale.


Cos’è la cambiale?



La cambiale è un titolo di credito contenente la promessa o l’ordine incondizionato, rispettivamente, di pagare o di far pagare, a favore del possessore, una determinata somma di denaro alla scadenza e nel luogo riportati sul titolo medesimo. Essa, dunque, permette al debitore di rinviare il pagamento ad una data prestabilita ed al creditore di munirsi di un titolo di credito che gli conferisce la possibilità di agire nei confronti del debitore che si riveli insolvente.


Quali sono le tipologie di cambiale?

Esistono due tipologie di cambiale: la “cambiale pagherò” o “vaglia cambiario” e la “cambiale tratta”.
con la cambiale pagherò un soggetto, c.d. emittente, promette di pagare una somma di denaro in favore di un altro soggetto, c.d. beneficiario. Nel titolo, pertanto, compaiono esclusivamente due soggetti;
con la cambiale tratta, invece, un soggetto, detto traente, ordina ad un altro soggetto, detto trattario, il pagamento di una somma di denaro in favore di un terzo soggetto beneficiario. Il trattario si obbliga ad effettuare tale pagamento mediante l’accettazione dell’ordine di pagamento. Sebbene solitamente la cambiale tratta coinvolga tre soggetti, nulla esclude che il traente ed il beneficiario possano essere la stessa persona. In definitiva, il traente che emette il titolo ordina al proprio debitore di pagare in suo favore una determinata somma.
La cambiale potrebbe includere un ulteriore soggetto, ossia l’avallante, il quale, apponendo la propria sottoscrizione sul titolo, si fa garante del pagamento nell’ipotesi in cui non vi provveda l’obbligato cambiario.
Tutti i titoli cambiari, affinchè possano valere come titolo esecutivo, sono sottoposti al pagamento dell’imposta di bollo, nella misura dell’11 per mille della somma riportata sul titolo per le cambiali pagherò e del 12 per mille per le cambiali tratte.


Quali sono i vantaggi e gli svantaggi che offre la cambiale rispetto all’assegno?

La cambiale, escluso l’unico svantaggio consistente nel pagamento della predetta imposta di bollo, presenta, rispetto all’assegno, una serie di vantaggi. In particolare:
per emettere una cambiale non occorre essere correntisti presso un istituto di credito;
la cambiale consente un pagamento differito entro una certa data o a partire da una certa data o a vista nell’ipotesi in cui non sia riportata sul titolo alcuna data di scadenza. Peraltro, debitore e creditore possono accordarsi per una proroga della scadenza riportata sul titolo, apponendo su quest’ultimo una nuova data sottoscritta dalle parti o attraverso il rilascio di una nuova cambiale, la quale può contemplare una somma maggiorata in ragione di successivi inadempimenti o diminuita nel caso in cui vi sia stato un pagamento parziale;
trattandosi di un titolo esecutivo, la cambiale consente in caso di insolvenza di escutere i beni del debitore inadempiente;
il pagamento della somma riportata sul titolo può essere effettuato anche da un soggetto diverso da colui che ha emesso il titolo;
sussiste la possibilità per il creditore di “girare” la cambiale, ossia di smobilizzare il titolo trasferendolo ad un altro soggetto che diviene il nuovo beneficiario. Tale soggetto può essere anche un istituto bancario il quale, mediante un’operazione denominata sconto cambiario, anticipa ad un proprio cliente l’importo del credito vantato verso terzi.


Cosa accade in caso di mancato pagamento della cambiale?

Il mancato pagamento della cambiale comporta il c.d. protesto, che consiste nell’atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario o, comunque, da un pubblico ufficiale nel quale questi attesta l’avvenuta presentazione del titolo ed il conseguente rifiuto di pagare.
Esso deve essere effettuato entro i due giorni feriali successivi alla scadenza per le cambiali che riportano una data certa ed entro 1 anno dalla data di emissione del titolo per le cambiali a vista.
Alla redazione segue la trasmissione al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio per la pubblicazione nell’Elenco Ufficiale dei Protesti.
La cambiale, anche in assenza di protesto, costituisce titolo esecutivo se si è provveduto al pagamento dell’imposta di bollo. Ciò comporta che il beneficiario può procedere immediatamente all’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore. Solo nell’ipotesi in cui sia necessario procedere con un’azione rivolta agli obbligati di regresso il protesto diventa condizione indispensabile per l’efficacia esecutiva del titolo.
Laddove sulla cambiale sia apposta la clausola “senza spese” o “senza protesto” o altra equipollente, il debitore è dispensato dal protesto.


Come deve agire il creditore per ottenere la soddisfazione del proprio credito?

In caso di mancato pagamento del titolo, il beneficiario ha la possibilità di esperire due tipi di azione cambiaria:
l’azione cambiaria diretta nei confronti degli obbligati principali, cioè l’emittente nella cambiale pagherò, il trattario nella cambiale tratta ed i loro avallanti. Tale azione si prescrive in 3 anni dalla data di scadenza della cambiale;
l’azione cambiaria di regresso nei confronti degli obbligati di regresso, cioè il traente, i giranti e i loro avallanti. L’azione del portatore contro il traente ed i giranti si prescrive in 1 anno dalla data del protesto o da quella di scadenza ove vi sia la clausola “senza spese”. L’azione dei giranti gli uni contro gli altri e contro il traente si prescrive in 6 mesi dalla data in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui nei suoi confronti è stata proposta l’azione di regresso.
Se il portatore perde la possibilità di esercitare l’azione cambiaria poichè è maturata la prescrizione può comunque proporre un’azione di indebito arricchimento per ottenere dall’emittente o dal traente o dall’avallante o dal girante la somma di cui costoro si sono ingiustamente arricchiti. Tale azione si prescrive in 1 anno dalla perdita dell’azione cambiaria.
Il portatore del titolo, in ogni caso, può richiedere l’ammontare non pagato, gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione, nonché le spese per il protesto o altre spese sostenute.


Come può tutelarsi il debitore nell’ipotesi in cui sia levato il protesto?

Il debitore che non ha onorato il pagamento di una cambiale può evitare le conseguenze derivanti dal protesto anche mediante un pagamento tardivo dell’ammontare, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto. In particolare:
nel caso in cui vi abbia provveduto entro 12 mesi dal protesto, può chiederne la cancellazione presentando apposita richiesta formale al Presidente della Camera di Commercio che ha effettuato la pubblicazione, presso l’Ufficio Protesti;
nel caso in cui provveda al pagamento oltre i 12 mesi dal protesto, potrà richiedere la cancellazione solo previo ottenimento di un decreto di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale del luogo di residenza.
Ottenuta la cancellazione, il protesto si considera come mai avvenuto. Tuttavia, benchè si riacquisti la capacità di ottenere nuovamente prestiti e finanziamenti, ciò non esclude che al protestato possano essere richieste maggiori garanzie in quanto ritenuto soggetto a maggior rischio di insolvibilità.
In mancanza di cancellazione, i dati del protesto sono conservati nel Registro Informatico dei Protesti per 5 anni dalla data di iscrizione.

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