venerdì 25 marzo 2016

Bonus 65% riqualificazione energetica alle imprese: al via

Fonte:  laleggepertutti.it


È possibile devolvere il bonus del 65% per le spese di riqualificazione energetica in favore delle imprese. Passa ad essere esecutiva (o quasi, come vedremo), dopo mesi di stop e di annunci, la normativa che rende operativa la possibilità di conferire anche alle imprese che hanno svolto i lavori il bonus del 65% di detrazione IRPEF.

Il provvedimento atteso era quello del direttore dell’Agenzia delle entrate che in esecuzione della Legge di stabilità [1] avrebbe dovuto stabilire quali fossero le modalità attraverso le quali le aziende potessero ottenere l’agevolazione.


La nota è stata diffusa ieri dall’agenzia delle entrate. Vediamo i dettagli della disposizione e come l’agenzia è intervenuta.


La legge per la devoluzione del bonus del 65%

Stabilito con la Finanziaria 2015, come abbiamo accennato, il provvedimento legislativo prevede che i condòmini incapienti (cioè coloro i quali non hanno un reddito abbastanza alto da pagare l’IRPEF) possano comunque accedere ai vantaggi derivanti dalla detrazione, devolvendo tale bonus a favore delle imprese.

La logica del provvedimento è quella di offrire ai condomini che non effettuerebbero detrazioni e che dunque pagherebbero ben più caro di altri l’intervento di riqualificazione energetica, la possibilità di scegliere se riqualificare il proprio condominio in condizioni di parità con gli altri.


Chi sono i condòmini incapienti?

Si definiscono condòmini incapienti:
i pensionati che hanno un reddito nel 2016 (dunque relativo all’anno 2015) non superiore a 8mila euro considerato al netto dell’abitazione principale e di eventuali terreni (che però abbiano una rendita massima di 185,92 euro);
i dipendenti sino a 8mila euro (che già beneficiano di una detrazione che assorbe tutta l’IRPEF dovuta).


Un esempio pratico del Bonus riqualificazione 65%

Facciamo un esempio pratico per comprendere il bonus 65%.
Mettiamo che il condòmino A sia incapiente e che il condòmino B non lo sia.
Supponiamo che i due condòmini abbiano il medesimo appartamento nel medesimo piano, dunque con millesimi identici.

Fatta la spesa per ciascuno dei due condomini pari a 100, allora il condòmino A avrebbe pagato 100 senza alcun vantaggio, mentre il condomino B avrebbe sì pagato 100 ma con la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 65% di quell’intervento. Ciò avveniva nonostante, paradossalmente, la condizione di reddito dell’inquilino A fosse ben peggiore di quella dell’inquilino B.
Per mettere i condòmini nelle condizioni di poter decidere più agevolmente, migliorando il mercato potenziale delle aziende fornitrici di servizi, dunque, con la finanziaria del 2015 si era deciso di offrire la possibilità al condòmino A di devolvere quel suo bonus a favore dell’impresa.

Sino ad oggi non era chiaro come ciò dovesse avvenire e si era in attesa di un provvedimento delle Entrate che specificasse le modalità operative. Vediamone i dettagli.


Il bonus del 65% è conveniente?

Il bonus è potenzialmente conveniente perché a fronte della devoluzione del 65% della detrazione a favore dell’impresa, essa potrà offrire uno sconto sulla fattura – che arrivi massimo al 65% e che in ogni caso è trattabile e non previsto per legge. Il credito così ottenuto potrà essere utilizzato dai fornitori per i successivi 10 anni portandolo rateizzato in detrazione.


Come si devolve l’importo del Bonus riqualificazione energetica?

La scelta di devolvere l’importo deve risultare dall’assemblea condominiale che approva gli interventi o deve essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori.
I fornitori devono poi comunicare al condominio l’accettazione del credito a titolo di pagamento di una parte del corrispettivo a fronte di attività prestate e beni ceduti.
Il condominio nella persona dell’amministratore deve comunicare entro il 31 marzo 2017 alle Entrate alcuni dati, nella fattispecie:

spesa sostenuta nel 2016 con elenco dei bonifici;
codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l’importo;
codice fiscale del o dei fornitori cessionari del credito;
importo totale del credito ceduto a ciascuno di loro.

Si tenga presente che una mancata comunicazione da parte dell’amministratore implica la decadenza del credito fiscale, ragion per cui il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori anche l’avvenuta comunicazione di tali informazioni.

Si resta ancora in attesa del codice tributo per l’uso del credito di imposta all’interno dell’F24, l’agenzia, pare, lo emetterà presto.

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