martedì 1 marzo 2016

Cartella Equitalia: le conseguenze del mancato pagamento

Fonte:   laleggepertutti.it



Se il contribuente non versa quanto richiesto da Equitalia nella cartella di pagamento è soggetto a una serie di conseguenze che variano a seconda dell’importo del debito iscritto a ruolo. La legge, infatti, ha messo dei paletti ai poteri di Equitalia restringendo il suo campo di azioni laddove il debito è minore. Come si vede dallo schema qui sotto riportato, tanto più la misura incide sui diritti del contribuente, tanto più è consentita solo per importi di rilevante valore.
 
 
Cosa può fare Equitalia se non paghi?

Sostanzialmente, il ruolo di Equitalia è quello di riscuotere le somme iscritte a ruolo e, nel caso di mancato pagamento da parte del contribuente, procedere alla riscossione forzata. Quest’ultima si sostanzia nel pignoramento che può essere (a seconda dell’oggetto su cui incide): mobiliare (sui beni mobili del debitore), immobiliare (su casa, terreni e altri immobili) o presso terzi (su conto corrente, stipendio, pensione e altri crediti).
Oltre alle misure esecutive appena viste, esistono poi le misure cautelari che non sono veri e propri atti di espropriazione, ma sono volti a garantire il buon esito del futuro pignoramento: si tratta del fermo amministrativo (quello che comunemente viene detto “blocco auto”) e dell’ipoteca.
 
Importo a ruolo
Misura
Fino a 1.000 €
Da 1.000,01 a 1.500 €
Da 1.500,01 a 10.000 €
Da 10.000,01 a 20.000 €
Da 20.000,01 a 25.000 €
Da 25.000,01 €
Fermo auto
Si Si Si Si Si Si
Informative sui crediti
Si Si Si Si Si Si
Indagini finanziarie
Si Si Si Si Si Si
Blocco compensazioni in F24
No No Si Si Si Si
Blocco pagamenti da amministrazioni
No No No Si Si Si
Esclusione da gare pubbliche
No No No Si Si Si
Ipoteca su immobili
No No No No Si Si
Accessi, ispezioni, verifiche
No No No No No Si
Pignoramento mobiliare o presso terzi (c/c, stipendio, pensioni)
Si Si Si Si Si Si
Pignoramento di immobili
No No No No Si Si
 
 
Fermo auto di Equitalia

Il fermo auto può conseguire solo alla previa notifica del preavviso e al successivo decorso di 30 giorni. L’auto non può circolare ma può essere venduta. Il contribuente che ottenga la rateazione del debito può ottenere la sospensione del fermo, dimostrando di aver pagato la prima rata. La cancellazione definitiva, però, avverrà a pagamento completato, quindi solo con l’ultima rata.
 
 
Informative sui crediti da parte di Equitalia

Equitalia può chiedere a terzi soggetti – siano essi privati che pubbliche amministrazioni – di comunicarle se essi sono debitori del contribuente moroso di cose o somme di denaro. Equitalia fissa un termine (non inferiore a 30 giorni dalla ricezione) entro cui il terzo deve rispondere. Ciò al fine di procedere al pignoramento di tali beni o somme. Si pensi al caso in cui un professionista sia creditore verso una azienda di 10.000 euro, ma nello stesso tempo, abbia un debito con Equitalia di 20.000: in tal caso, l’Agente della riscossione, venendo a sapere del credito del debitore, lo può sottoporre a pignoramento presso terzi.
La giurisprudenza ritiene che la suddetta comunicazione, inviata da Equitalia a tutti i potenziali clienti del contribuente moroso, non violi la privacy di quest’ultimo.
 
Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, invece, non c’è bisogno di alcuna richiesta da parte di Equitalia per crediti superiori a 10mila euro. In particolare, in via automatica, tutte le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è debitore di una o più cartelle di pagamento o accertamenti esecutivi per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza a Equitalia.
 
 
Indagini finanziarie di Equitalia

Equitalia può sempre fare accesso all’Anagrafe Tributaria o dei conti correnti, rispettando determinate garanzie previste dalla legge (la richiesta deve essere prima autorizzata dal direttore generale di Equitalia stessa ed operativamente compiuta da un dipendente individuato in base a particolari competenze e professionalità.
Inoltre le informazioni a cui Equitalia può accedere sono limitate.
 
 
Blocco dei pagamenti da parte di Equitalia

Come detto prima, le pubblica amministrazione, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, deve prima verificare, tramite Equitalia, che il beneficiario delle somme non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per importi pari almeno a tale importo. In caso affermativo, il pagamento viene temporaneamente bloccato (fino all’ammontare del debito) e la circostanza viene segnalata all’ufficio di Equitalia competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Se il contribuente provvede a saldare il debito entro un termine stabilito, l’amministrazione sblocca il pagamento.
 
 
Esclusione da gare di appalto

Chi ha omesso il pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a € 10.000 non può partecipare a gare per l’affidamento di concessioni ed appalti di lavori, forniture e servizi nei confronti della PA, né può essere affidatario di subappalti.
Coloro che intendono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, possono fornire l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva, fermo restando il potere di verificarne la veridicità da parte delle amministrazioni procedenti.
Nello specifico, la PA può richiedere all’Agenzia delle Entrate, relativamente ai tributi di sua competenza, il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale, che dovrà riportare solamente le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi. Non è considerata violazione rilevante quella non ancora definitivamente accertata.
Il contribuente che paghi l’intero debito alla data di richiesta della certificazione, anche mediante definizione agevolata, è riammesso a partecipare alle gare.
 
 
Ipoteca di Equitalia

L’ipoteca può essere iscritta su qualsiasi immobile, anche sulla prima casa, a condizione che il debito sia superiore a 20.000 euro. Contrariamente a quanto succede con il fermo, la presentazione dell’istanza di rateazione e il pagamento della prima rata non sospendono l’ipoteca, che rimane fino al pagamento dell’ultima rata.
Se si tratta di unico immobile di proprietà del contribuente, ad uso residenziale e su cui vi sia fissata la residenza anagrafica, non si può procedere a pignoramento (l’ipoteca però resta salva).
Il successivo inserimento della casa nel fondo patrimoniale non pregiudica l’ipoteca di Equitalia iscritta in precedenza. La casa ipoteca può essere occupata e anche venduta. L’acquirente però otterrà il bene con tutta l’ipoteca; per cui potrebbe subire l’espropriazione se il debitore iniziale non adempia.
 
 
Accessi e ispezioni di Equitalia

In caso di mancato pagamento da parte del contribuente di importi da riscuotere tramite ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, i dipendenti di Equitalia possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche, se autorizzati dal Direttore generale di Equitalia stessa.
Oggetto di tale verifica possono essere i soggetti esercenti attività d’impresa oppure attività di lavoro autonomo.
Equitalia seleziona i contribuenti ritenuti di maggiore interesse nei confronti dei quali utilizzare gli accessi secondo parametri di valutazione come ad esempio l’individuazione di profili di rischio elevati.
Diversamente da quanto previsto ad esempio per l’accesso all’anagrafe tributaria, non è richiesto che il dipendente di Equitalia che accede ai locali sia un ufficiale della riscossione.
 
Equitalia può effettuare l’accesso solo dopo il mancato pagamento del contribuente e dunque solo dopo che è decorso il relativo termine che decorre dall’avvenuta notifica della cartella di pagamento; nel caso di accertamento esecutivo, si ritiene che possa procedervi dopo la comunicazione al contribuente della presa in carico delle somme dell’accertamento.
 
 
Pignoramento mobiliare o presso terzi di Equitalia

Non vi sono limiti di importo per poter procedere al pignoramento di beni mobili, del conto corrente, dello stipendio o della pensione.
Tuttavia, per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio e della pensione la legge fissa un limite all’importo pignorabile pari a:
 
– un decimo dello stipendio o della pensione se quest’ultimo non supera 2.500 euro;
– un settimo, se lo stipendio o la pensione sono superiori a 2.500 euro e inferiori a 5.000 euro;
– un quinto, se lo stipendio o la pensione sono superiori a 5.000 euro.
 
Invece, per quanto riguarda il pignoramento del conto corrente bisogna distinguere:
 
– per la generalità dei conti correnti, il pignoramento è integrale, ossia del 100%;
 
– invece per i conti correnti su cui vengono depositati stipendi o pensioni, il pignoramento può avvenire con i seguenti limiti:
 
a) quanto alle somme già depositate al momento del pignoramento, si può pignorare solo l’importo che eccede 345,56 euro (ossia un triplo dell’assegno sociale che, per il 2015, è pari a 448,52). Quindi, su una giacenza di 1.500 euro si possono pignorare solo 154,44 euro;
 
b) quanto alle somme che verranno accreditate successivamente, si può pignorare solo un quinto.

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