giovedì 28 gennaio 2016

Accertamento fiscale nullo se l’Agenzia Entrate non deposita la delega

Fonte:   www.laleggepertutti.it



L’accertamento fiscale sottoscritto da un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che non è il direttore è nullo qualora quest’ultimo non abbia conferito al funzionario di turno la delega a firmare al suo posto. L’Agenzia delle Entrate deve esibire tale delega su richiesta del contribuente o, in caso di impugnazione dell’accertamento da parte di quest’ultimo, deve produrla in giudizio all’atto della propria costituzione. Diversamente l’accertamento è nullo e nulla bisogna pagare al fisco.
Tali principi, ormai condivisi dalla giurisprudenza unanime – finanche dalla Cassazione – sono stati recentemente ribaditi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari [1] che ha annullato un atto fiscale notificato a un contribuente difeso dal dott. Francesco Cotrufo.


È ormai costante di numerosi ricorsi eccepire l’assenza di specifica delega alla sottoscrizione rilasciata dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del funzionario che, molto spesso, si trova a firmare gli accertamenti. Al contribuente che voglia presentare ricorso, basta sollevare la relativa eccezione e nient’altro; sarà invece l’amministrazione finanziaria a dover dimostrare il contrario e, quindi (per il principio di “vicinanza della prova” che impone la produzione dei documenti alla parte che ne è in possesso), depositare in giudizio copia di valida delega con cui il capo ufficio ha autorizzato il funzionario di turno alla sottoscrizione dell’atto accertativo impugnato.

Qualora, infatti, la sottoscrizione dell’atto sia di un funzionario, e non quella del Direttore tributario, in caso di contestazione riguardante la legittimità della delega, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare documentalmente l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore. Non è sufficiente, dunque, un semplice ordine di servizio che, invece, rappresenta solo l’attribuzione complessiva delle funzioni da parte del Direttore ai capi dei vari team, e non vera e propria delega che trasferisca all’esterno l’assegnazione dello specifico incarico da parte del delegante al delegato, attuando così, in concreto, il passaggio delle specifiche funzioni conferite con l’ordine di servizio.

La delega peraltro – ha sottolineato nei mesi scorsi la Cassazione – deve essere necessariamente:

– scritta
– motivata
– delimitata temporalmente (data di inizio e di scadenza)
– deve indicare il nome e cognome (e non solo la funzione) del soggetto delegato.

Il relativo onere della prova spetta al fisco: qualora difetti tale prova il giudice dovrà annullare l’accertamento fiscale.

info

testo