mercoledì 20 gennaio 2016

Contratto di reimpiego studi professionali, nuove agevolazioni

Fonte: www.laleggepertutti.it

Contratto di reimpiego: beneficiari

Possono innanzitutto fruire della misura i datori di lavoro ai quali si applica il Contratto collettivo nazionale (Ccnl) Studi Professionali.
Per utilizzare il contratto di reimpiego, il datore di lavoro deve assumere un soggetto che possieda le seguenti caratteristiche:

– aver compiuto 50 anni di età;

– essere disoccupato o inoccupato di lunga durata.




Sono considerati disoccupati di lunga durata i privi d’impiego da oltre 12 mesi, ed inoccupati di lunga durata coloro che sono alla ricerca di un impiego da oltre 12 mesi.


Contratto di reimpiego: benefici contributivi

Gli studi che assumono personale utilizzando il contratto di reimpiego beneficiano del Bonus assunzione disoccupati: per gli inserimenti avvenuti nel 2016, l’incentivo è pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, sino ad un tetto massimo di 3.250 euro annui, per 24 mesi.


Contratto di reimpiego: benefici economici

Il datore di lavoro che assume con contratto di reimpiego può corrispondere ai dipendenti una retribuzione inferiore, rispetto al livello in cui sono stati inquadrati, nella seguente misura:

– retribuzione inferiore di 2 livelli rispetto a quello d’inquadramento, per 18 mesi dalla data di assunzione;

– retribuzione inferiore di 1 livello rispetto a quello d’inquadramento, per i successivi 12 mesi.


Contratto di reimpiego: permessi

I permessi orari retribuiti spettano, nei 18 mesi successivi all’assunzione, in misura ridotta, per i lavoratori con contratto di reimpiego.
In particolare, i permessi di riduzione dell’orario di lavoro (R.o.l.) spettano nella seguente misura:

– 50%, rispetto ai Rol spettanti alla generalità dei dipendenti della stessa categoria, a partire dal 6° mese dalla data di assunzione;

– 75%, a partire dal 12° mese e sino al 18°mese;

– 100%, per i periodi successivi.

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