mercoledì 27 gennaio 2016

Il coniuge rinuncia all’eredità ma rimane nell’abitazione

Fonte:   www.laleggepertutti.it




Il coniuge che rinuncia all’eredità può mantenere il solo diritto di abitazione e, quindi, pur non rispondendo dei debiti del defunto, avrà il diritto di continuare a vivere nell’immobile che era stato il tetto domestico e di coabitazione dei due. In tal modo, non vi è necessità che il coniuge superstite, spesso anziano, si sobbarchi i debiti solo per avere un’abitazione ove vivere negli ultimi anni della propria vita.


In cosa consiste il diritto di abitazione del coniuge

Al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati all’eredità, è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Egli ha anche il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni al momento dell’apertura della successione. Tale diritto non spetta su altri immobili, tipo case vacanze o simili.


Tali diritti gravano sulla porzione di quota di cui il testatore può disporre (la cosiddetta quota disponibile) e, se questa non è sufficiente, per il rimanente sulla quota riservata al coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli del defunto.

I diritti di uso e abitazione spettano anche al coniuge superstite separato giudizialmente senza addebito o con addebito al defunto.


Come tutelarsi dai creditori

Perché il diritto di abitazione sia opponibile a terzi è necessario trascriverlo nei pubblici registri immobiliari.


Limitazioni

L’unica limitazione per il coniuge che rinuncia all’eredità, ma non al diritto di abitazione nella casa coniugale, è che, nel caso in cui l’immobile godesse delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, egli non può fruire delle quote residue di detrazione, in quanto assume la qualità di legatario e non di erede.

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