martedì 19 gennaio 2016

Assegni, come cancellare il protesto

Fonte: www.laleggepertutti.it



Il protesto consegue al mancato pagamento di un titolo di credito, ossia un assegno o una cambiale. Ad esso la legge collega particolari conseguenze che, tuttavia, non sono “per sempre”, ma restano limitate a un arto di tempo determinato. Ma procediamo con ordine.


Quali conseguenze in caso di protesto dell’assegno?

Chi non paga un assegno subisce due tipi di conseguenze, la prima di carattere civilistico ed eventuale, la seconda di tipo amministrativo e necessaria:




– da un lato il debitore si sottopone al rischio di un’esecuzione forzata da parte del creditore che, avendo in mano un titolo esecutivo non adempiuto, può direttamente notificare l’atto di precetto e, poi, procedere con il pignoramento, senza prima bisogno di ricorrere al giudice con una causa o un decreto ingiuntivo. In particolare, il creditore notifica il precetto e attende 10 giorni per consentire lo spontaneo pagamento. In difetto, consegna precetto e assegno protestato all’ufficiale giudiziario affinché questi proceda al pignoramento che il creditore ritiene più opportuno (per piccoli importi, pignoramento di beni mobili, stipendio, conto corrente, pensione);

– dall’altro lato, il debitore è soggetto alle sanzioni di carattere amministrativo (non più penale) irrogate dalla Prefettura. Se non si pagano neanche dette sanzioni, gli importi vengono iscritti a ruolo e interviene la notifica di una cartella di pagamento da parte di Equitalia con conseguente riscossione esattoriale.

Chi subisce il protesto non viene iscritto alla Crif o in qualsiasi altro Sic. È bene chiarire che i Sic, o sistemi di informazione creditizia, sono delle banche dati private in cui confluiscono i dati relativi a esposizioni nei confronti del sistema creditizio, come mutui, prestiti, fidi, carte di credito, ecc. Oltre a Crif, si segnalano Experian Cerved e Ctc. I dati registrati sono solo quelli relativi a rapporti di credito: quindi non ci sono informazioni su cambiali o assegni protestati.

Il soggetto protestato, tuttavia, viene iscritto nel registro dei protesti tenuto presso la Camera di commercio. Una volta iscritto, per ottenere la cancellazione l’interessato deve attendere cinque anni. Inoltre, nei primi sei mesi successivi all’iscrizione egli non può firmare altri assegni. In tale periodo, peraltro, il soggetto che ha emesso l’assegno scoperto viene segnalato anche nel Cai (Centrale di allarme interbancaria).


Come ottenere la cancellazione del protesto?

I tempi per la cancellazione dal registro dei protesti possono, tuttavia, essere accorciati se il debitore ha provveduto a pagare la somma dovuta per coprire l’assegno, comprensiva delle spese di protesto e dei relativi interessi. In tal caso è necessaria la collaborazione del creditore (collaborazione, comunque, che è dovuta per legge) dovendo questi rilasciare una quietanza di avvenuto pagamento. Grazie a tale quietanza il soggetto protestato può chiedere la cancellazione dal registro dei protesti già dopo il decorso di un anno dal protesto medesimo e sempre che, nel frattempo, non sia stato protestato una seconda volta (nel qual caso dovrà attendere i cinque anni canonici). In tale ipotesi, per chiedere la cancellazione del protesto è necessario presentare una istanza di riabilitazione presso il Tribunale e poi presentando il decreto di riabilitazione alla Camera di commercio.

Una volta che abbia saldato il proprio debito, il debitore ha diritto ad ottenere la restituzione dell’assegno protestato.

Il mancato pagamento di un assegno non comporta la chiusura del conto corrente collegato all’assegno né, se in atto, l’automatica chiusura di un affidamento o un finanziamento. Per chiedere l’immediato rientro nell’esposizione debitoria, infatti, la banca deve attendere serie dimostrazioni di rischio di insolvenza da parte del debitore o, comunque, che vi sia il rischio di non recuperare il proprio credito.

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