martedì 12 gennaio 2016

Canone Rai: guida per la famiglia su pagamento ed esenzioni.

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/

l canone Rai sarà addebitato sulla bolletta della luce relativa ai contratti sottoscritti solo per le abitazioni ove il contribuente ha fissato la propria residenza e sempre che si tratti di contratto ad uso domestico. Il fisco, infatti, a partire dal 1° gennaio 2016, presume automaticamente che, in tutte le case ove è attivata la corrente elettrica, adibite ad abitazione principale, vi sia anche un televisore. Tale presunzione può essere contestata dal contribuente attraverso un’autocertificazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 (su questo punto v. dopo).
Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali pagheranno invece – sempre che nei locali sia presente un televisore – attraverso il bollettino postale tradizionale, in quanto si tratta di immobili non “a uso domestico”.




Sui contratti della luce per “seconde case” (gli ulteriori immobili di proprietà del contribuente ove questi non ha fissato la residenza) non subiranno il balzello e le relative bollette arriveranno senza l’aggiunta del canone Rai. Questo perché il canone Rai viene pagato uno sola volta dal contribuente, a prescindere dal numero di apparecchi TV che detiene e dal numero di immobili che possiede. Fa eccezione solo il caso di coppia di coniugi con residenza diversa (v. dopo).

Sarà difficile potersi sbagliare e ricevere il canone Rai anche sugli altri immobili: le duplicazioni di pagamento saranno escluse già “a monte”, poiché la società elettrica, nel stabilire su quali contratti addebitare l’imposta sulla TV, si rifarà alla dichiarazione rilasciata dall’utente all’atto della sottoscrizione del contratto della luce. In tale dichiarazione, il contribuente indicherà se la fornitura viene destinata ad immobile a uso abitativo “con residenza” o meno.


Canone Rai: quante volte paga la famiglia?

Il canone Rai si paga una sola volta nella famiglia, a condizione che i coniugi e/o i figli risiedano tutti nello stesso immobile.
Nel caso di coppia di coniugi con residenze in due immobili diversi, su entrambi gli immobili la società elettrica addebiterà, nella bolletta, il canone Rai. Si pagherà, insomma, due volte.
Lo stesso dicasi per i figli: se questi ultimi cambiano residenza (si pensi al caso di studenti fuori sede), essi dovranno pagare anch’essi il canone nell’immobile di proprietà o in affitto.
Non è dovuto il canone Rai per il possesso di tablet, computer, smartphone, consolle collegate a internet.


Chi non ha la televisione deve pagare il canone Rai?

Chi non ha la televisione in casa e, magari, preferisce vedere i programmi tramite internet (per es. su YouTube o sullo stesso sito della Rai), non deve pagare il canone Rai. Tuttavia, in questo caso, egli deve necessariamente comunicare, una volta all’anno, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1, il non possesso della televisione. Lo deve fare con una autocertificazione spedita a mezzo di raccomandata a.r. (diversamente la comunicazione può essere consegnata a mani presso l’ufficio delle Entrate di propria residenza). Con tale autocertificazione, in pratica, il contribuente dichiarerà di non possedere televisioni. Le false dichiarazioni, oltre a comportare la sanzione tributaria del recupero dell’imposta evasa (pari a 5 volte il canone), farà scattare anche il reato di falso.


Se la Bolletta è intestata a uno dei due coniugi ma il canone l’ha sempre pagato l’altro

Poniamo il caso di una coppia di coniugi in cui il canone sia stato sempre pagato da uno dei due (per esempio, il marito) mentre il contratto della luce è intestato all’altro (per esempio, la moglie). In tal caso, se i coniugi non svolgeranno alcuna attività, dal 2016 il canone Rai verrà pagato solo dal coniuge intestatario della luce. La Rai non dovrebbe più inviare le richieste di pagamento al “vecchio intestatario” (nell’esempio di prima, il marito), ma se dovesse comunque pervenire una richiesta di pagamento, quest’ultimo potrebbe esibire la prova dell’avvenuto versamento con la bolletta, effettuato dalla moglie, unitamente a uno stato di famiglia.
I coniugi, però, potrebbero decidere di lasciare le cose com’erano prima e far pagare il canone comunque al vecchio intestatario. In tal caso, sarà la moglie a dover fare la dichiarazione di non possesso della Tv (vedi sopra), mentre il marito dovrà comunque effettuare il versamento attraverso il bollettino postale tradizionale.


Coppia non sposata

Nel caso di coppia di conviventi “more uxorio”, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono dovuti due diversi e autonomi pagamenti. L’intestatario della luce pagherà con la bolletta, mentre l’altro dovrà eseguire il versamento con il bollettino.


Badanti

Anche le badanti conviventi dovranno pagare il canone Rai, sul presupposto che le stesse usufruiscano della visione della televisione del “datore di lavoro”. Valgono le stesse regole di coinquilini e conviventi. Il pagamento deve avvenire con il bollettino, non essendo intestatari del contratto della luce.


Partite IVA

Quanto ai soggetti con partita Iva che hanno la medesima ubicazione fisica sia per residenza del nucleo famigliare che per la partita Iva, essi sono tenuti a pagare due imposte. L’alternativa sarebbe quella di fissare la sede legale della ditta in un luogo diverso dall’abitazione.


Chi non ha il contratto con Enel Servizio Elettrico

La disciplina è identica sia per chi ha un contratto della luce con una compagnia elettrica del mercato libero che con chi è nel mercato di maggiore tutela (Enel Servizio Elettrico). In entrambi i casi, dunque, il pagamento avverrà con la bolletta.


Come si paga il canone Rai

L’utente-contribuente che riceve la fattura della luce potrà verificare, in un apposito campo, separato dal resto della bolletta, l’addebito del canone Rai. Esso verrà spalmato in 10 mensilità da 10 euro l’una per il 2016 (per un totale di 100 euro): ovviamente, tutti coloro che ricevono la bolletta bimestrale, troveranno un addebito di euro 20,00, fino a concorrenza dell’integrale importo. Solo per il 2016 si inizierà a pagare dal mese di luglio (in attesa del decreto attuativo che dovrà fissare le modalità pratiche della riscossione): in tale mese verranno addebitate le mensilità precedenti (per un totale di 60 euro, pari al bimestre gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno). Le ulteriori quattro rate verranno addebitate nelle bollette della luce delle mensilità successive.
A partire dal 2017, invece, il canone Rai tornerà a crescere per finanziarie l’ampliamento delle esenzioni.
Per chi ha la domiciliazione bancaria della bolletta della luce, il canone verrà automaticamente pagato dall’istituto di credito senza bisogno di ulteriori autorizzazioni, così come il resto degli importi nella fattura. Non sono previsti sconti o aggravi per tale servizio.


Chi non paga il canone Rai: le esenzioni

Non paga il canone Rai chi ha superato 75 anni di età e ha un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, che non supera 6.713,98 euro annui (a breve passerà a 8.000 euro). Egli inoltre non deve convivere con altri soggetti titolari di autonomo reddito. Nel reddito sono calcolati anche eventuali interessi su conti bancari e postali, BoT e Cct e altri proventi derivanti da investimenti.


Se intesti il contratto della luce a un parente

Non paga il canone Rai neanche chi intesta il contratto della luce a un parente che abbia già pagato il canone Rai una volta per la propria abitazione. E questo perché – come già detto – la legge prevede che il canone vada pagato una sola a volta a prescindere dal numero di appartamenti (o meglio, contratti della luce) e di apparecchi Tv che si detiene. Si potrebbe, tuttavia, intravedere in tale comportamento un’elusione fiscale che potrebbe essere sanzionata. Senza contare che l’intestatario del contratto della luce pagherebbe la maggiorazione per l’abitazione non principale, il che renderebbe la manovra non conveniente.


Niente più suggellamento della TV

Non sarà più possibile presentare la dichiarazione di suggellamento che, così, viene totalmente cancellata dal nostro ordinamento. A partire, quindi, dal 1° gennaio 2016 non sarà più possibile presentare la dichiarazione di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento.
Il suggellamento – che un tempo veniva effettuato con la chiusura della TV dentro un sacco di iuta – avveniva ormai solo con la dichiarazione spedita dal contribuente. Dunque, per le vecchie televisioni non più utilizzate e chiuse in soffitta (si pensi ai pezzi conservati solo a fine collezionistico) si dovrà ugualmente pagare (fermo restando, comunque, in caso di pluralità di apparecchi posseduto, il limite di un solo pagamento del canone per famiglia e/o contribuente).


Immobili in affitto: il canone lo paga l’inquilino o il proprietario?

Nel caso di contratto di locazione, si distinguono tre ipotesi:

– se il contratto della luce rimane intestato al locatore che addebita poi i consumi all’inquilino, il locatore non riceverà l’addebito del canone Rai in bolletta (sempre che, come richiede la legge, abbia fissato la propria residenza in un immobile diverso da quello dato in affitto). L’inquilino è però tenuto a pagare il canone Rai che, non arrivandogli evidentemente con la bolletta della luce (a lui non intestata), andrà versato attraverso il tradizionale bollettino postale. L’obbligo scatta anche se si tratta di casa già arredata e la televisione è stata acquistata dal locatore;

– se il contratto della luce è intestato all’inquilino e questi ha fissato in tale immobile la propria residenza, egli riceverà anche l’addebito del canone Rai in automatico. Se nell’immobile non possiede la televisione dovrà inviare l’autocertificazione di cui abbiamo parlato sopra (leggi il paragrafo: “Per chi non ha la televisione in casa”);

– se il contratto della luce è intestato all’inquilino, ma questi ha la propria residenza altrove e nell’immobile detiene un televisore, egli deve pagare il canone rai con il tradizionale bollettino postale.


Coinquilini: chi paga il canone Rai?

Nel caso di più soggetti che condividono l’affitto al cui interno vi sia una televisione condivisa da tutti (per esempio collocata in salotto), ciascuno di essi dovrà pagare un autonomo e distinto canone Rai, a prescindere dal fatto che il contratto della luce sia intestato solo a uno di essi. È chiaro che l’intestatario del contratto elettrico pagherà il canone direttamente con la bolletta della luce; gli altri invece dovranno pagarlo con il bollettino.
Nel caso, invece, in cui il televisore non sia condiviso da tutti (si pensi alla TV chiusa solo nella camera da letto di uno dei coinquilini), l’imposta sarà dovuta solo da colui che detiene l’apparecchio.


Immobili in comodato

Nel caso in cui l’immobile sia stato dato in prestito (comodato) da un parente o altro soggetto, il pagamento del canone spetterà al comodatario (sempre che disponga di una televisione). Valgono le stesse regole viste per il caso dell’affitto.


Quali sanzioni per chi non paga?

Chi non pagherà il canone Rai potrà essere oggetto di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate che, a partire dal 2016, avvierà controlli incrociati con le banche dati delle società elettriche, al fine di stanare eventuali evasori.
L’evasione viene sanzionata con una sanzione pari a cinque volte il canone evaso, oltre agli interessi.
Se il contribuente non pagherà neanche dopo l’accertamento, si aprono le porte alla riscossione esattoriale effettuata da Equitalia attraverso le cartelle di pagamento, eventuali fermi auto, pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente.


Quando si prescrive il canone Rai

La prescrizione è di dieci anni: questo significa che il fisco che abbia accertato l’inadempimento all’obbligo di pagamento potrà chiedere il pagamento dell’ultimo decennio.





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