mercoledì 27 gennaio 2016

Bollette non pagate: distacco e riattivazione della luce

Fonte:   www.laleggepertutti.it



Cosa accade se non si paga una bolletta dell’energia elettrica entro la data di scadenza? Il fenomeno accade di frequente e per vari motivi: semplicemente perché ce ne siamo dimenticati oppure per un disguido nel servizio postale oppure perché abbiamo deciso di contestare le somme richieste o quei maxi-conguagli che ci lasciano sbalorditi!
In caso di contratto a condizioni regolato dall’Autorità per Energia Elettrica e il Gas, la bolletta deve indicare la data di emissione e quella di scadenza per il pagamento, scadenza che deve essere fissata almeno 20 giorni dopo la data di emissione; nei contratti del mercato libero, invece, i termini di pagamento sono indicati nel contratto di fornitura.
Se non si effettua il pagamento nei termini, nemmeno dopo aver ricevuto un sollecito, la potenza disponibile verrà abbassata del 15% ; in caso di depotenziamento è consentito un uso, seppur minimo, delle apparecchiature elettriche. Dopo 15 giorni, se la morosità persiste, avverrà il distacco della corrente.


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Come deve essere contestato al cliente il mancato pagamento?

L’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas ha dettato in tale materia regole ben precise; in particolare ha delineato l’iter da seguire per la costituzione in mora del cliente, in poche parole come deve essere fatta la richiesta per iscritto al consumatore di onorare il pagamento dovuto [1].

Se il cliente non paga entro la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore deve inviargli una raccomandata che specifichi il termine ultimo per il pagamento, le modalità in cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento (telefono, fax, mail ecc..), il termine entro il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura.

In caso di cliente già moroso, il termine ultimo per regolarizzare la propria posizione contabile è di 10 giorni, altrimenti sono concessi 20 giorni. Trascorso tale termine, se il cliente non paga, il venditore potrà chiedere la sospensione della fornitura dopo altri tre giorni lavorativi.

Nel caso in cui il venditore non si attenga a tali parametri, dovrà essere corrisposto al cliente un congruo indennizzo, in modo automatico, con accredito in bolletta. Facciamo un esempio: se viene sospesa la fornitura di energia senza la previa costituzione in mora tramite raccomandata, al cliente spetterà un indennizzo pari a 30 euro e non gli potranno essere in alcun caso addebitati i costi di sospensione o riattivazione della fornitura.


In quali casi non può essere sospesa la fornitura di energia elettrica?

La fornitura non può essere sospesa per morosità se il cliente non è stato prima avvisato tramite raccomandata, se il pagamento è stato effettuato entro i tempi ma per cause non imputabili al cliente, se i documenti che attestano il pagamento non sono stati inviati al venditore, se l’importo da pagare è inferiore o uguale al deposito cauzionale, se la chiusura della fornitura cade in giorni festivi e prefestivi, di venerdì e sabato, oppure, se si tratta di un conguaglio o un importo anomalo per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore. In questo caso, infatti, il venditore è tenuto a rispondere per iscritto al cliente prima di poter procedere al distacco della fornitura per morosità.


Come riattivare la fornitura?

Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta unitamente alla documentazione che attesti l’avvenuto pagamento. Il venditore dovrà immediatamente inviare al distributore la richiesta di riattivazione della fornitura; quest’ultimo deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale dal ricevimento della richiesta da parte del venditore ( un giorno lavorativo in caso di contatore telegestito).

In caso di depotenziamento, invece, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.

Se il distributore impiega più tempo per ripristinare il servizio, il cliente avrà diritto ad un rimborso economico da accreditare automaticamente sulla bolletta successiva. Se la riattivazione non è fatta entro un giorno feriale l’indennizzo previsto è di 35 euro se riattivato entro due giorni, 70 euro entro tre giorni, 105 euro oltre tale tempistica.

Nel caso di morosità imputabile al cliente i costi per la sospensione e la riattivazione saranno a carico del cliente moroso.


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