mercoledì 27 gennaio 2016

Separazione dei coniugi: i beni trasferiti non sono pignorabili

Fonte:   www.laleggepertutti.it



Buone notizie per quanti hanno debiti e, tuttavia, sono anche in procinto di separarsi: la norma, inserita in una delle ultime riforme del processo esecutivo, secondo cui il creditore può pignorare i beni trasferiti a titolo gratuito a terzi, anche senza bisogno di una revocatoria, non si applica al trasferimento di immobili contenuti all’interno di provvedimenti giudiziali o di accordi di separazione personale dei coniugi o di divorzio. È quanto chiarito dalle linee guida sul processo esecutivo appena diffuse dal Consigli Nazionale dell’Ordine dei commercialisti.



 La novità era stata inserita nel codice civile circa un anno fa [1]: come avevamo chiarito nell’approfondimento “Pignoramento della casa senza prima revocatoria”, il creditore pignorante, che – nel tentare di recuperare i propri soldi – scopra che il debitore ha ceduto “a titolo gratuito” una delle sue proprietà (per esempio, ha realizzato un fondo patrimoniale, una effettuato donazione, un trust o un vincolo di destinazione), non deve più intraprendere una causa ordinaria per far revocare l’atto fraudolento, ma può limitarsi ad agire direttamente contro il terzo cessionario del bene, come se l’immobile non fosse mai uscito fuori dal patrimonio del debitore. L’unica condizione è che il creditore trascriva il suddetto pignoramento, nei pubblici registri immobiliari, entro un anno dalla data della firma dell’atto notarile di cessione.   Questa norma – specifica lo studio dei commercialisti – non si applica però in tutti quei casi in cui il trasferimento dell’immobile venga effettuato da marito a moglie, o viceversa, in conseguenza e adempimento di una separazione o di divorzio. E ciò vale tanto nell’ipotesi in cui la cessazione del matrimonio consegua a un procedimento in via contenziosa (separazione giudiziale) che consensuale (si pensi anche al caso della negoziazione assistita).

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