mercoledì 27 gennaio 2016

Cartella di pagamento: ricorsi senza avvocato o commercialista

Fonte:   www.laleggepertutti.it



Scatta la riforma del processo tributario: dal 1° gennaio 2016 il contribuente può presentare ricorso contro gli atti dell’amministrazione finanziaria (tra cui, innanzitutto gli accertamenti e le relative intimazioni di pagamento dell’Agenzia delle Entrate e le cartelle di pagamento di Equitalia) anche senza bisogno della difesa tecnica (avvocati, commercialisti, ragionieri, ecc.) se il valore della controversia non supera 3.000 euro (in passato il limite era di 2.582,28 euro). È questo uno degli effetti della recente riforma tributaria le cui novità sono oggetto di una circolare appena diramata dall’Agenzia delle Entrate


Questo significa che, qualsiasi sia il vizio dell’atto fiscale, il destinatario potrà firmare da solo il ricorso e presentarsi davanti alla Commissione Tributaria, rispettando comunque le regole di procedura fissate per tutti (ecco perché, specie per le cause maggiormente delicate e complesse, si consiglia sempre di valersi dell’assistenza tecnica).

In questi casi il contribuente potrà stare in giudizio personalmente: può quindi sottoscrivere il ricorso e compiere tutti gli atti necessari senza l’assistenza di un difensore, senza che sia necessaria alcuna procura (neppure quando a stare in giudizio è il legale rappresentante della società). È sufficiente che dal contesto dell’atto si evinca la volontà di stare in giudizio personalmente e, nel caso di difesa in proprio, la qualità che abilita il soggetto alla difesa.

La riforma fissa a 3.000 euro il nuovo valore della lite ove è possibile la difesa in proprio. Oltre tale importo c’è bisogno di un difensore.

Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, oppure l’importo delle sanzioni, se si tratti di provvedimento sanzionatorio.

La parte che sta in giudizio personalmente, se ne è in possesso, deve indicare il proprio indirizzo di PEC dove ricevere le comunicazioni. Tuttavia, a differenza di quanto accade per l’indirizzo PEC del difensore nominato, la mancata indicazione non comporta effetti negativi per la parte.

Nel caso di controversie che non consentono di determinare il relativo valore, l’assistenza tecnica è obbligatoria.

Nonostante la causa rientri nel limite di valore in cui è consentita la difesa in proprio, il giudice può comunque ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica entro un termine stabilito a pena di inammissibilità degli atti compiuti se ritiene che la causa presenti, dal punto di vista sostanziale e procedurale, aspetti tecnici tali da rendere opportuno che la parte sia assistita da un difensore.


Bisogna ricordare la mediazione

Proprio per chi deciderà di agire in proprio, è ancor di più importante ricordare che le nuove regole hanno previsto l’obbligo della mediazione tributaria per tutti i ricorsi fino a 20 mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti. Inoltre, la mediazione viene estesa e diventa obbligatoria anche per le controversie in materia catastale di valore indeterminabile. Nel caso in cui, in sede di mediazione, si raggiunga l’accordo, le sanzioni sono ridotte al 35% e sono irrogabili sulla base del minimo edittale previsto dalla legge (e non più in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione).

I soggetti abilitati al ricorso

La riforma ha ricompreso, tra i soggetti abilitati all’assistenza tecnica, anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, che siano in possesso, congiuntamente, del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, o in economia ed equipollenti o del diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. I predetti dipendenti possono difendere i propri assistiti esclusivamente nei contenziosi tributari che scaturiscono dall’attività di assistenza loro prestata.

Ecco quindi i soggetti attualmente abilitati alla difesa (sempre che il contribuente, per le cause fino a 3mila euro, non preferisca difendersi da solo):

Titolo professionale
Competenza per i ricorsi
Avvocati
Generale
Commercialisti
Consulenti del lavoro
Ragionieri e periti commerciali
Funzionari delle associazioni di categoria
Spedizionieri doganali Solo per materie concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane
Ingegneri Solo per materie concernenti:
– l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella
– la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale
Architetti
Geometri
Periti edili
Dottori agronomi
Agrotecnici
Periti agrari
Dipendenti dei C.a.f. e delle relative società di servizi Solo nelle materie che scaturiscono dall’attività di assistenza loro prestata.




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