martedì 26 gennaio 2016

Nuovo forfettario 2016, agevolazioni e limiti di accesso e permanenza

Fonte:   www.laleggepertutti.it


Il Regime Forfettario, il sistema di tassazione agevolata che ha sostituito il Regime dei Minimi, è stato profondamente innovato dalla legge di Stabilità 2016 [1]: tra le modifiche più significative abbiamo la previsione di un’imposta sostitutiva pari al 5% per chi inizia l’attività, e dei nuovi requisiti validi per l’accesso ai benefici.


Regime Forfettario: agevolazioni




Innanzitutto, ricordiamo brevemente come funziona il sistema Forfettario: si tratta di un regime fiscale agevolato, grazie al quale i redditi d’impresa e di lavoro autonomo sono tassati con un’imposta sostitutiva pari al 15% (per le nuove attività pari al 5%, per i primi 5 anni). L’imposta sostituisce Irpef, Iva, Addizionali ed Irap.

Gli altri benefici previsti dal sistema sono:

– la non soggezione dell’impresa/professionista agli Studi di Settore;

– la non obbligatorietà della tenuta dei registri Iva (acquisti, vendite, etc.; è previsto unicamente l’obbligo di numerare progressivamente le fatture emesse e di conservarle);

– la non soggezione alla ritenuta d’acconto;

– il mancato addebito dell’Iva sulle fatture;

– il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ridotti del 35%, per gli iscritti alla Gestione Inps artigiani e commercianti.

A differenza del precedente Regime dei Minimi, però, il reddito non è calcolato come ricavi meno costi, ma è basato sui soli compensi, decurtati da un coefficiente di redditività, variabile, a seconda dell’attività esercitata, dall’86% al 40%.

Chi si mette in proprio come libero professionista ha un coefficiente di redditività pari al 78%: ciò significa che, qualora nell’anno abbia percepito 10.000 euro di compensi, l’imposta del 5% o del 15% deve essere applicata su 7.800 euro.


Regime Forfettario: condizioni per la maggiore agevolazione

L’imposta sostitutiva applicabile per chi si avvale del Forfettario, come poc’anzi accennato, può essere ridotta al 5% per le nuove attività, per i primi 5 anni. Le condizioni per accedere alla maggiore agevolazione sono le seguenti:

-l’attività non deve costituire la continuazione di un’attività precedente, svolta anche sotto forma di lavoro dipendente;

– il contribuente non deve aver avuto una partita Iva aperta negli ultimi 3 anni.


Regime Forfettario: condizioni per la permanenza nel Regime

I requisiti generali per l’accesso e la permanenza nel Regime Forfettario sono:

– non superamento della soglia massima di ricavi annua (la soglia varia a seconda dell’attività: per i professionisti è ora pari a 30.000 euro);

– le spese per lavoro dipendente e collaborazioni effettuate nell’anno precedente devono risultare inferiori a 5.000 euro;

– il costo totale, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non deve superare 20.000 euro (a tal fine non rilevano i beni immobili, e quelli di costo unitario inferiore a 516,46 euro; i beni ad uso promiscui sono computati al 50% del loro valore, i beni in locazione, noleggio e comodato rilevano per il loro valore normale, e per i beni in leasing è computato il costo sostenuto dal concedente).


Regime Forfettario: incompatibilità

Veniamo ora alle ipotesi d’incompatibilità del Sistema Forfettario. Non possono avvalersi del Regime:

– i soggetti che esercitano un’attività in forma societaria;

– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di altri regimi forfettari di determinazione del reddito;

– i non residenti: fanno eccezione i residenti nell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che producono nello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo;

– i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

– gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate [2], ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

Le cause d’incompatibilità devono valgono per il solo anno di applicazione del Regime, e non per l’ anno precedente.
Ad esempio, se Tizio, socio di una snc (società in nome collettivo: si tratta di una società di persone), ha ceduto la sua partecipazione nel dicembre 2015, può avvalersi del Forfettario nel 2016.


Regime Forfettario e reddito da lavoro dipendente o di pensione

Chi, oltre ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo, possiede redditi di pensione o di lavoro dipendente e assimilati, può avvalersi del Forfettario se tali redditi non eccedono i 30.000 euro. Non è più valido, invece, il vecchio limite vigente nel 2015, che imponeva che il reddito da lavoro autonomo o d’impresa dovesse essere prevalente rispetto a quello da lavoro dipendente o assimilato. Se il rapporto di lavoro è cessato, non è prevista alcuna preclusione.

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