mercoledì 15 aprile 2015

Accertamenti sulle societa` estinte: la Cassazione nega la retroattivita` della norma dettata dal decreto semplificazioni avanzata dall`Agenzia delle Entrate

Il comma 4 dell`articolo 28 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. "Decreto Semplificazioni fiscali"), recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacita` della societa` cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale - operante nei soli confronti dell`amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi - degli effetti dell`estinzione della societa` derivanti dall`art. 2495, secondo comma, Cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della societa` dal Registro delle imprese sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo, e cioe` il 13 dicembre 2014 o successivamente. E` questo il chiarimento arrivato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 depositata il 2 aprile 2015. La Suprema Corte ha cosi` preso le distanze anche da quanto sostenuto dall`Amministrazione finanziaria nelle circolari n. 31/E del 30 dicembre 2014 e n. 6/E del 19 febbraio 2015 (Punti 13.1 e 13.2), nelle quali si sostiene che la norma di "natura procedurale in quanto tesa proprio a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale, la stessa si applica anche per attivita` di controllo riferite a societa` che hanno gia` chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o gia` cancellate dallo stesso registro prima del 13/12/2014, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2014, nonche` per attivita` di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge". La norma in questione - per la Cassazione - "opera su un piano sostanziale e non "procedurale", in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di` accertamento o di riscossione: il caso in esame, cioe`, e` del tutto diverso da quello di interventi normativi che, ad esempio, incidano sulla disciplina dei termini del processo tributario o prolunghino i termini di accertamento o introducano nuovi parametri di settore e che, per loro natura, possono applicarsi a fattispecie processuali o sostanziali precedenti". La Cassazione ricorda che, secondo l`articolo 11 delle preleggi, "la legge non dispone che per l`avvenire", inoltre, ai sensi dell`articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo", salvo i casi di interpretazione autentica. Per scaricare il testo della sentenza della Cassazione clicca qui.

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