martedì 28 aprile 2015

Dovuta l’Imu su immobili ancora in fase di costruzione?


Può sembrare sconcertante, ma nel nostro Paese non è chiaro se debba essere o meno versata l’Imposta municipale unica su quegli immobili che non risultino ancora ultimati perché sono in costruzione al momento in cui vengono a scadenza i termini per il pagamento della imposta.

Della questione si è dovuta occupare addirittura la Corte di Cassazione il che significa che il problema non è affatto di semplice soluzione.



Nella sentenza in questione [1] la Corte di Cassazione ha stabilito, assai chiaramente in verità, che l’Imu non deve essere pagata per tutti quegli immobili che siano in costruzione ed anche per tutti quelli cha non risultino ancora forniti di una rendita.

Il ragionamento della Corte è assai semplice: il tributo non è dovuto sugli immobili in costruzione e su quelli che non hanno una rendita perché siccome l’Imposta municipale unica è dovuta in base alla legge su fabbricati e su aree fabbricabili, un bene non può essere considerato né un fabbricato né un’area fabbricabile se non è ultimata la sua costruzione oppure se non è utilizzato o, infine, se è privo di rendita.

Su queste premesse, quindi, tutti gli immobili accatastati nellecategorie F1, F2, F3, F4 ed F5 essendo appunto immobili in corso di costruzione, non utilizzati e privi di rendita non sono soggetti al pagamento dell’Imu.

Anche il Ministero dell’Economia si è allineato a questa interpretazione.
Diversi Comuni italiani, invece, non si sono conformati all’interpretazione fornita dalla Cassazione e ciò ha creato sconcerto e, sicuramente, molto contenzioso che attende di essere definito, magari con una nuova sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che faccia definitiva chiarezza su questo problema.

La tesi sostenuta dai Comuni è la seguente: la vecchia legge che regolamentava l’Ici, e che ancora oggi si applica all’Imu, prevedeva e prevede [2] che se un fabbricato non è ultimato oppure non è utilizzato o risulta ancora sfornito di rendita, deve essere corrisposta l’Ici, e ora l’Imu, sulla area sottostante che si sta utilizzando a scopi edificatori.

È chiaro che l’incertezza permarrà in assenza di una nuova regolamentazione chiarificatrice che tratti specificamente il punto dell’applicabilità o meno della vecchia disciplina Ici al nuovo tributo Imu.

In ogni caso, però, fino a quel momento, la posizione dei Comuni che pretendano il pagamento dell’Imu su fabbricati in costruzione o non utilizzati o sforniti di rendita, sarà assai più debole rispetto a quella delcontribuente che ha dalla sua parte una recente e chiara sentenza della Cassazione ed anche un concorde orientamento della Amministrazione centrale.

Un consiglio: qualora doveste ricevere avvisi di accertamento per mancato pagamento Imu su queste aree ritenute invece esenti dallaCassazione, fate attenzione al termine di sessanta giorni per proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale; decorso quest’ultimo, infatti, l’avviso diventa definitivo e bisognerà comunque pagare.
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[1] Cass., sent. n. 17.035 del 08/05/2013
[2] Art. 5 del d. lgs. n. 504 del 1992.

Autore immagine: 123rf com
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