giovedì 30 aprile 2015

Se il finanziamento non indica il TAEG è nullo


Consolidamento quando serve un prestito della banca per saldare debiti
Mutuo: la banca è obbligata a informare il cliente del tasso annuo effettivo globale.

La banca ha l’obbligo di indicare, all’interno del contratto di finanziamento, il TAEG (tasso annuo effettivo globale), ossia quell’indice che somma e racchiude in sé tutti i costi del prestito: dagli interessi alle commissioni ad ogni ulteriore onere aggiuntivo. In buona sostanza, leggendo tale numero si ha l’idea, in un colpo solo, di quanto ci venga a costare il finanziamento.







Secondo il Tribunale di Chieti, appena espressosi sul punto con una interessante sentenza [1], la violazione dell’obbligo, da parte dell’istituto di credito, di informare il cliente del TAEG applicato, costituisce una violazione di norme imperative inderogabili; una violazione che non può che comportare la nullità del contratto di finanziamento. Il che è anche espressione del principio per cui tutti i contratti bancari devono avvenire necessariamente per iscritto e, di certo, il TAEG è un elemento essenziale dello stesso (un po’ come lo è il prezzo nel contratto di vendita di un immobile).

Risultato: se il cliente si accorge che sul proprio contratto di mutuo non è stato indicato il TAEG, può fare legittimamente opposizione alla richiesta di pagamento avanzata dalla banca (anche avviata direttamente con il precetto e l’esecuzione forzata). Il consumatore, in buona sostanza, potrà contestare l’applicazione di interessi ultralegali, visto che, non essendo indicato il TAEG, nel contratto manca un accordo sul tasso effettivo applicato.
In questi casi la legge [2] impone alla banca di indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata: in mancanza che si deve applicare il tasso sostitutivo BOT (ossia il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione).

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