martedì 28 aprile 2015

Per i debiti possibile l’ipoteca sull’auto al PRA


Risarcimenti automatici dalle assicurazioni per i premi troppo alti
È sufficiente un decreto ingiuntivo o una sentenza: la durata è di cinque anni.

Non solo il nuovo pignoramento dell’auto: da oggi è possibile, anche, iscrivere, con estrema facilità, anche l’ipoteca sul mezzo del debitore. E per farlo, tutto ciò di cui dovrà munirsi il creditore è, per esempio, undecreto ingiuntivo o anche il verbale di negoziazione assistita da un avvocato. I chiarimenti arrivano dallo stesso Aci, con il manuale sui diritti reali di garanzia dei veicoli.



L’ipoteca non è necessariamente una garanzia che viene iscritta solo sulla casa o sugli altri immobili. Anche l’automobile non si salva dal “peso” che, come noto, non ne pregiudica la possibilità di vendita, ma implica che, in caso si proceda poi al pignoramento forzato e messa all’asta, il creditore ipotecario si soddisferà con preferenza rispetto agli altri. Chi cede l’auto ipotecata quindi – se mai troverà un soggetto disposto ad acquistarla – vende anche l’ipoteca ad essa connessa: l’ipoteca si trasferisce con il bene, anche se il nuovo titolare non ha alcun rapporto di debito con il creditore ipotecario. In questo modo, l’ipoteca risulta essere un metodo per “convincere” più facilmente il debitore al pagamento del debito se questi vuol disfarsi del bene.

Per legge l’annotazione conserva i suoi effetti per cinque anni, trascorsi i quali l’ipoteca perde efficacia, salvo a rinnovarla per un periodo di pari durata.

Quando scatta l’ipoteca sull’auto?
L’ipoteca potrebbe derivare da un accordo tra le parti (cosiddetta ipoteca volontaria): per esempio, il debitore concede al creditore l’ipoteca sul proprio mezzo come garanzia dell’esatto adempimento di un debito con questi contratto.

Ci sono, anche, i casi in cui l’ipoteca scatta in automatico, perché prevista espressamente dalla legge (ipoteca legale): è il caso dell’ipoteca a favore della concessionaria per la vendita a rate del mezzo, come garanzia del pagamento, e che non richiede l’assenso del debitore.

L’ipoteca, infine, potrebbe derivare da una sentenza, per esempio nell’ipotesi di una causa persa dal titolare dell’auto (ipoteca giudiziale). Ma anche in caso di un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore, dichiarato esecutivo o di ordinanza di pagamento.

Costituisce titolo per l’iscrizione, prosegue l’Aci, anche il verbale di mediazione omologato dal tribunale, il lodo arbitrale e il decreto di efficacia esecutiva del verbale di conciliazione.

Anche l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita da un avvocato costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Anche lesentenze straniere dichiarate esecutive in Italia consentono l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Non lo permettono invece l’atto di precetto e il protesto, prosegue la corposa circolare.

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