martedì 28 aprile 2015

Dis-coll: la disoccupazione ai co.co.co.; come funziona


Dis coll  la disoccupazione ai co co co come funziona
Arriva la nuova indennità di disoccupazione per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa purché senza partita IVA.

Anche chi ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), anche a progetto (co.co.pro.) potrà ottenere l’indennità di disoccupazione. Il nuovo ammortizzatore sociale si chiama dis-coll. In verità la misura è sperimentale per il 2015, questo perché il Governo dovrebbe eliminare per sempre i co.co.pro., mentre i co.co.co. dovrebbero rimanere.


Destinatari

I destinatari di questo nuovo trattamento sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla
gestione separata presso l’Inps (quindi non iscritti contestualmente ad altre Casse o gestioni). Sono esclusi amministratori e sindaci.

I collaboratori devono, inoltre, non essere pensionati ed essere privi di partita Iva.

Condizioni soggettive
Condizione per ottenere la dis-coll è la perdita involontaria del lavoro. Viene escluso quindi il lavoratore che sia receduto dal contratto per propria volontà.

Inoltre è richiesto il possesso dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda dell’indennità.

A differenza della indennità “una tantum” prevista dalla precedente normativa, non è più necessario il requisito della condizione di monocommittenza del collaboratore coordinato e continuativo. Non vi sono neanche limiti di reddito nell’anno precedente.

Requisiti contributivi
Il richiedente deve aver:

– versato almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso e, nell’amo solare dell’evento di cessazione dal lavoro,

– versato almeno un mese di contribuzione oppure avere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Esempio:
Un collaboratore che perde il lavoro a giugno 2015 (per un rapporto iniziato a febbraio 2015 e senza attività lavorativa nel2014) potrebbe maturare il diritto alla DIS-COLL se in questo periodo sono stati versati e accreditati contributi ai fini pensionistici per almeno 1.166,10 euro (4.664,40112×4).

A quanto ammonta
Nei casi in cui il reddito di riferimento del collaboratore sia pari o inferiore nel 2015 a 1.195 euro [1] l’importo dell’indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile.

Se il reddito di riferimento è superiore a 1.195 euro, il 75% di tale importo è incrementato del 25% della parte che eccede i 1.195 euro.

L’importo complessivo, comunque, non può superare 1.300 euro.

È prevista una riduzione progressiva della prestazione pari al 3% dell’indennità di ogni mese a decorrere dal 4° mese di godimento.

Durata
La durata del beneficio è parametrata alla storia contributiva dei lavoratori. Pertanto la corresponsione dell’indennità è prevista per un numero di mensilità pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso. Naturalmente non vengono computati nel calcolo per definire la durata della prestazione i periodi già considerati per l’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione.

La durata massima dell’indennità è 6 mesi.

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e fino al predetto evento.

Presentazione della domanda
Per ottenere l’indennità bisogna presentare domanda in via telematica all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto alla prestazione decorre non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato questo termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda.

Note

[1] Rileva, a tal fine, il reddito mensile medio del periodo di riferimento che si ottiene dividendo il reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’anno di cessazione dal lavoro e dell’anno solare precedente per il numero di mesi di contribuzione, o frazione-di essi.

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