mercoledì 29 aprile 2015

Società estinte e debiti fiscali: decreto ''semplificazioni'' non è retroattivo


Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 02.04.2015 n° 6743 (Manuela Rinaldi)
Il fisco ha facoltà di richiedere i debiti delle aziende chiuse entro il termine di cinque anni solo nel caso in cui l’istanza di cancellazione sia pervenuta dopo la data del 13 dicembre 2014, ovvero la data di entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, il c.d. decreto semplificazioni fiscali.

Così hanno deciso i giudici di legittimità, nella sezione tributaria, con la sentenza del 2 aprile 2015, n. 6743 ove hanno affermato che per effetto del sopra menzionato decreto n. 175/2014 l’amministrazione finanziaria non ha più un anno di tempo bensì cinque per riscuotere i debiti dalle aziende chiuse; precisano, però, i giudici nella sentenza che si commenta che tale novità contenuta nel decreto semplificazioni fiscali ha validità solamente nei casi in cui la cancellazione di tali aziende sia stata fatta entro la data del 13 dicembre 2014.



Con la decisione n. 6743/2015 la Cassazione ha scelto un orientamento che si discosta da quanto precisato nella circolare n. 31/E/2014, dove l’Agenzia ha affermato che “trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.

Secondo tale impostazione, quindi, la novella normativa entrata in vigore con il comma 4 dell’art. 28 del D.lgs. n. 175/2014, si applicherebbe anche agli atti oggetto di contenzioso impugnati prima del 13 dicembre 2014.

La Cassazione con la sentenza n. 6743/2015 ha affermato, ricordando giurisprudenza sul punto, che alla cancellazione della società consegue un fenomeno successorio in virtù del quale:

l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (sul punto si vedano le seguenti decisioni: Cass. sez. Un. n. 6070, n. 6071 e n. 6072/2013; e ancora Cass. n. 1677/2012; Cass. n. 9110/2012; Cass. n. 12796/2012; n. 24955/2013).
In definitiva, quindi, le disposizioni in materia di società estinte, introdotte dal decreto legislativo n. 175/14 - c.d. Semplificazioni -, non hanno efficacia retroattiva, quindi non si applicano alle società (di capitali o di persone) che abbiano fatto richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto (13 dicembre 2014).

In sentenza si legge che il comma 4 dell’articolo 28 del decreto legislativo 175/14, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)”.

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Massimario delle operazioni societarie - Atto Costitutivo - Statuto e Assemblee di S.P.A., S.R.L., S.T.P., Cooperative, Consorzi, Società di Persone - Aumento e Riduzione del Capitale Sociale - Fusione - Scissione - Trasformazione - Liquidazione, a cura di Busani Angelo, Ipsoa, 2015.
(Altalex, 15 aprile 2015. Nota di Manuela Rinaldi)

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