giovedì 30 aprile 2015

Compensazione crediti IVA, Irpef, Ires

compensazione crediti

Ecco come attuare la compensazione crediti, ossia la possibilità di pagare le cartelle relative a imposte erariali di Equitalia utilizzando in compensazione i crediti Irpef, Ires, Iva.

Cosa significa la compensazione dei crediti Iva, Irpef e Ires e in genere dei debiti tributari commerciali per le aziende, con le cartelle esattoriali di Equitalia, prevista dal Decreto legge n. 78 del 2010, per aiutare le società in un momento di grave difficoltà dettata dalla crisi economica.


Il Decreto legge n. 78 del 2010 e il successivo decreto attuativo Mef del 10 febbraio 2011, hanno introdotto la possibilità per le aziende contribuenti utilizzare l’istituto dellacompensazione crediti, ossia pagare le somme iscritte a ruolo con il credito derivante da imposte erariali, come l’Irpef, l’Ires e l’Iva. In sostanza i crediti Iva, irpef e Ires possono essere utilizzati in compensazione per estinguere il debito oggetto della cartella esattoriale che invia Equitalia.

Compensazione crediti F24

Per utilizzare la compensazione occorre utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise con il codice tributo RUOL. Se il pagamento riguarda una solo parte delle somme dovute, il contribuente presenta a Equitalia un modulo con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. 
In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata entro specifici termini temporali:
  • entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel
  • contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.

Divieto compensazione crediti orizzontale

La Legge prevede il divieto di usare la compensazione crediti quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In questi casi occorre prima estinguere i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e in un secondo momento utilizzare in compensazione i crediti disponibili.(“compensazione orizzontale”).
Se non si rispetta tale divieto scatta la sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
A mò di esempio:
  • debito di 25.000 euro e compensazione di pari importo: sanzione di 12.500 euro, il 50 per cento del debito.
  •  debito di 25mila euro e compensazione pari a 18.000 euro: sanzione di 12.500 euro.
  • debito di 70.000 euro e compensazione per 25.000 euro: sanzione pari a 25.000 euro.

 Compensazione crediti Pubblica amministrazione

Da ultimo si ricorda che per le imprese è possibile sfruttare anche la compensazione fra le iscrizioni a ruolo e i crediti verso la PA. Ciò significa che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere pagate anche mediante compensazione con i crediti vantati verso la pubblica amministrazione.
Tali crediti devono essere:
  • non prescritti,
  • certi,
  • liquidi,
  • esigibili.
Inoltre devono essere maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.
Attenzione però a certificare il credito, mediante l’accesso alla piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml).

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