lunedì 27 aprile 2015

La firma del lavoratore sulla busta paga non prova il pagamento

Il datore di lavoro è tenuto per legge [1] a consegnare ogni mese al lavoratore unprospetto paga indicante tutti gli elementi della retribuzione che gli spetta, le varie trattenute fiscali e previdenziali, l’importo della retribuzione lorda e netta che gli dovrà pagare.
Ciò, da un lato, per consentire al lavoratore di conoscere esattamente le diverse componenti del suo stipendio, dall’altro, per consentirgli di controllare la correttezza dei conteggi e dei pagamenti aziendali che lo riguardano.

Al momento della consegna della busta paga al lavoratore generalmente verrà chiesto difirmarne una copia.
Tale sottoscrizione ha però solo un valore di prova circa l’avvenuta consegna del cedolino paga, non anche dell’avvenuto pagamento degli importi in esso indicati.

Si tratta infatti di una semplice sottoscrizione “per ricevuta”, nonostante la quale, in caso di mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore ben potrà agire nei confronti dell’azienda per ottenere il pagamento di quanto gli spetta.

La firma della busta paga dimostra infatti solo che essa è stata regolarmente consegnata al dipendente, mentre la prova del relativo pagamento è a totale carico del datore di lavoro.

Perché la firma del lavoratore, apposta sulla busta paga, abbia l’effetto di provare anche l’avvenuto pagamento sarà necessario che essa sia preceduta dalla dicitura “per quietanza”, o formula analoga. La sottoscrizione per quietanza, infatti, ha lo stesso valore di una ricevuta di pagamento e libera l’azienda dal proprio debito nei confronti del lavoratore.

info

testo