Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili anche
senza prescrizione: Circolare |
Con
Circolare 24 aprile 2015, n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che rientrano tra le spese sanitarie detraibili IRPEF al 19%
anche le prestazioni rese senza prescrizione medica da un massofisioterapista
con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17
marzo 1999). Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, tale figura è equiparata a quella del fisioterapista, rientrando quindi tra le professioni sanitarie elencate nel D.M. 29 marzo 2001. |
Detraibilità spese odontoiatriche: Circolare |
L'Agenzia
delle Entrate, in risposta al quesito 1.2 della Circolare 24 aprile
2015, n. 17, ha precisato che, ai fini della detrazione del 19%, è
ammesso che la fattura rilasciata dal medico odontoiatra rechi anche
una dizione generica quale "ciclo di cure mediche
odontoiatriche specialistiche". Nonostante non soddisfi quanto richiesto ai fini IVA dall'articolo 21, D.P.R. n. 633/72, ai fini IRPEF è sufficiente anche una descrizione generica, a condizione che permetta di individuare in modo univoco la natura sanitaria della prestazione stessa, ferma restando l'indetraibilità delle prestazioni di natura meramente estetica o, in ogni caso, di carattere non sanitario. |