martedì 21 aprile 2015

Accertamento nullo se la delega non indica i nominativi

Accertamento nullo se la delega non indica i nominativi
La Legge per tutti

Accertamento nullo se la delega non indica i nominativi
L’atto non può ridursi a un semplice ordine di servizio o a una circolare interna, né può individuare i delegati in modo generico riferendosi per esempio al capo team o al capo area.

Il capo dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate non può far firmare gli atti di accertamento ai funzionari sotto di lui senza aver prima conferito loro una espressa delega. Tale delega, peraltro, deve indicare anche i nominativi di chi è autorizzato. Lo ha precisato la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia [1] con una recente sentenza.


La pronuncia segue la scia di numerose altre sentenze, tutte dello stesso segno, da noi spesso richiamate per ricordare ai contribuenti che è sempre bene verificare il nome di chi ha firmato l’atto notificato dall’Agenzia delle Entrate: questo perché – stando al numero di casi che hanno ormai intasato le aule delle Commissioni Tributarie – presso numerosi uffici del fisco c’è l’abitudine di delegare gli accertamenti a personale pur senza un’esplicita, motivata e specifica delega. Un comportamento che le Commissioni Tributarie hanno costantemente censurato (leggi “Falsi dirigenti all’Agenzia delle Entrate: le sentenze pro-contribuente”).

Nella pronuncia in commento, la CTP ribadisce, quindi, che l’atto con cui il direttore dell’Ufficio conferisce la delega ai propri funzionari, per poter sottoscrivere gli atti impositivi in suo luogo, deve riportare i nominativi dei soggetti delegati; inoltre essa deve essere scritta e non può esaurirsi a un semplice “ordine di servizio” (che avrebbe una valenza puramente interna). Diversamente, la delega è viziata [2], con conseguente nullità dell’avviso di accertamento.

Non solo gli avvisi di accertamento
Lo stesso ragionamento può estendersi dagli avvisi di accertamento anche ai semplici atti impositivi e di liquidazione emessi per il recupero dell’imposta di registro.

Dunque, si legge nella sentenza in commento, se l’avviso di accertamento non riporta la sottoscrizione del capo dell’Ufficio, bensì di un impiegato della carriera direttiva delegato, l’Agenzia delle entrate deve dimostrare l’esistenza di un valido provvedimento di delega, quale certamente non può considerarsi una circolare interna che individui quali delegati il “capo team” o il “capo area”. Inoltre, è indispensabile, secondo la CTP emiliana, che la delega individui personalmente i funzionari delegati, riportando espressamente i nominativi dei firmatari.

In caso contrario, il relativo vizio della delega si riverbera sulla legittimità dell’avviso di accertamento che, per tale ragione, potrà essere impugnato dal contribuente chiedendo l’annullamento alla Commissione Tributaria.

Note

[1] CTP Reggio Emilia, sent. n. 87/03/15 del 13.03.2015.
[2] Per violazione dell’articolo 42 del dpr 600/73.

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