
Ricorsi contro gli accertamenti illegittimi e le conseguenti cartelle di Equitalia: l'elenco dei funzionari del fisco promossi senza pubblico concorso.
Sulla nullità degli atti firmati dai "falsi" dirigenti dell'Agenzia delle Entrate – ossia quelli che, per aver ottenuto tale incarico pur senza un concorso pubblico sono stati dichiarati decaduti dalla Corte Costituzionale [1] – l'Italia è ormai divisa a due: da un lato (le istituzioni e qualche autore) che ritengono ugualmente legittimi gli accertamenti sottoscritti sino ad oggi da tali soggetti, e dall'altro coloro che invece sostengono la nullità assoluta e insanabile non solo degli accertamenti (e, secondo alcuni, altresì dei ruoli), ma, conseguente, anche di tutte le cartella esattoriale che Equitalia ha notificato sulla scorta di tali atti (leggi "Dirigenti delle Entrate senza poteri: perché la cartella di Equitalia è nulla").
Nonostante i "consigli" del direttore dell'Agenzia delle Entrate a non presentare ricorsi infondati ("soldi sprecati"), i giudici (anche di recente) continuano a sostenere la propria autonomia dalle interpretazioni del fisco, confermando le tesi "pro contribuente" in tutti quei casi in cui il funzionario è privo di delega o tale delega non viene depositata già all'atto della costituzione.
Anche l'Adsbef, la nota associazione di tutela dei consumatori, sta affilando le armi e ha diffuso l'elenco dei dirigenti decaduti. Potrete trovare tali nominativi scaricando il pdf collegato al seguente link: "Dirigenti Agenzia delle Entrate privi di poteri".
La predetta Associazione si unisce, quindi, alle precisazioni che abbiamo sino ad oggi condiviso. Ed in particolare, sintetizzando:
– si parte dalla legge [2] che stabilisce che l'avviso di accertamento senza la sottoscrizione del Capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato è nullo;
– se il cittadino impugna l'avviso di accertamento (o la cartella di Equitalia), perché emessi sulla scorta di un atto illegittimo emanato a monte, spetta all'Amministrazione finanziaria depositare immediatamente la delega (onere della prova contrario) [3]
– secondo alcuni autori vi sarebbe sempre una presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (cosiddetto "dirigente di fatto"); ciò non è vero e i giudici hanno riconosciuto tale principio solo in ipotesi specifiche (per la cartella esattoriale [4], il diniego di condono [5], l'avviso di mora [6], l'attribuzione di rendita [7], tributi locali per cui manca una sanzione espressa): ipotesi diverse dagli atti dell'Agenzia delle Entrate per i quali, invece, opera lo Statuto del contribuente con il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione (leggi "Entrate: dirigenti illegittimi e avvisi di accertamento");
– trattandosi, in questi casi di nullità assoluta, essa non è sanabile e può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche se sono scaduti i termini per impugnare; pertanto si dovrebbe ritenere legittimo il ricorso nonostante il contribuente abbia, nel frattempo, ricevuto la cartella di Equitalia.
COSA FARE
Chi abbia ricevuto un avviso di accertamento o comunque un atto impositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate dovrà:
– scaricare il pdf qui allegato: Dirigenti Agenzia delle Entrate privi di poteri";
– verificare se il nome del dirigente dell'Agenzia che ha firmato l'atto è presente nel predetto elenco;
– in caso positivo proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Note
[1] C. cost. sent. n. 37/2015.
[2] Art. 42 D.P.R. n. 600/1973.
[3] Cass. civ. n. 14942/2013; Ctp Potenza, sent. n. 122/02/2015; Cass. sent. n. 17400/2012, n. 10513/2008 e n. 14626/2000.
[6] Cass. sent. n. 13461/2012
[7] Cass. sent. n. 11458/2012 e 220/2014
[8] Cass. sent. n. 4283/2010
[9] Cass. sent. n. 8248/2006.
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