
Contestazioni sull'autenticità del testamento, sulla forma e sulla sua validità.
Il termine per impugnare un testamento e per farlo dichiarare nullo dal giudice è di cinque anni.
Nel caso in cui si chiede l'annullamento in incapacità naturale del testatore, per annullabilità o nullità (per es. se risulta che l'atto non è stato scritto dal testatore o manca la sua firma nel caso di testamento olografo), il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui vengono eseguite le disposizioni testamentarie. Insomma, non basta a far decorrere tale termine la semplice accettazione dell'eredità, ma serve anche l'esecuzione delle disposizioni testamentarie [1]. Per "esecuzione del testamento" si intende l'attività diretta all'attuazione della volontà del defunto, come per esempio la consegna o l'impossessamento dei beni ereditari o la proposizione delle azioni giudiziarie necessarie a tale scopo. Al contrario, non iniziano a far decorrere il termine di prescrizione dei cinque anni né la pubblicazione del testamento olografo, né la presentazione di denuncia di successione ed il conseguente pagamento dell'imposta che sono atti dovuti diretti ad evitare conseguenze pregiudizievoli per gli eredi, né l'accettazione dell'eredità.
Non autenticità della scrittura nel testamento olografo
In caso di contestazione dell'autenticità del testamento redatto senza l'intervento del notaio, chi intende far valere un proprio diritto che scaturisce dal testamento impugnato (ad esempio, il fatto di aver ereditato una casa o un altro bene) deve dimostrare in giudizio l'autenticità della sottoscrizione. Di solito, in casi simili, il giudice ordina che venga eseguita una perizia calligrafica. In pratica, il magistrato nomina un esperto che dovrà accertare se il testamento sia stato realmente redatto dal defunto. A tal scopo l'esperto eseguirà un confronto tra la scrittura del testamento e quella di altri scritti del defunto.
Contestare il testamento redatto dal notaio
È possibile anche contestare l'autenticità del testamento redatto dal notaio; in tal caso bisogna proporre in giudizio la cosiddetta querela di falso: a tal fine occorre fornire elementi e prove circa la falsità dell'atto pubblico. In verità, però, la possibilità che un notaio dichiari il falso in atto pubblico è piuttosto remota. La legge, infatti, prevede severe sanzioni a carico del professionista che dovesse tenere un simile comportamento
Note
[1] Cass. sent. n. 1635/1983.
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