venerdì 10 aprile 2015

Anticipo della pensione per riconoscimento d’invalidità, chi ne ha diritto?

Anticipo della pensione per riconoscimento d invalidita chi ne ha diritto

Quali sono i requisiti per poter anticipare l'accesso alla pensione, per i soggetti ai quali sia stata assegnata una determinata percentuale d'invalidità, e come richiedere il riconoscimento di aggravamenti ed handicap.

 

Domanda: "Sono dipendente comunale dal giugno 1980 ed ho provveduto a riscattare 8 mesi di contributi di lavoro effettuato prima. Sono nato il 17/2/1959 ed ho, ad oggi, 56 anni appena compiuti e due mesi circa di contributi. Ho invalidità civile riconosciuta nel 1979 al 35% , oltre al riconoscimento di invalidità da causa di servizio (infortunio), anche se non ha dato luogo all'attribuzione di punteggio e/o indennità. Negli ultimi anni ho subito due interventi al cuore. Come e quando potrò abbandonare il lavoro? Anche se si trattasse di perdere qualche piccola percentuale… "

Risposta: In merito ai requisiti per il pensionamento, correlati all'invalidità civile ed al possesso d'invalidità per causa di servizio, occorre una premessa.

Innanzitutto, il Decreto Salva Italia[1] ha abrogato esplicitamente le norme sulla causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, per i quali permane unicamente il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute.

Per titolari di causa di servizio e per coloro che hanno inoltrato richiesta di riconoscimento di causa di servizio e/o dei benefici a questa collegati, prima dell'entrata in vigore del Salva Italia, permangono le norme preesistenti ; pertanto, spettano tutti i benefici già acquisiti, compresa la possibilità di richiedere il riconoscimento dell'aggravamento, nel rispetto dei termini di legge (entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza della maggior gravità e delle conseguenze invalidanti).

Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2001 [2], agli invalidi per servizio, con infermità ascritte alle prime 4 categorie della "tabella A" [3], a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno lavorato, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di 5 anni.

Purtroppo, però, le prime 4 categorie della Tabella A concernono soltanto lesioni o infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo; da quanto descritto nella Sua domanda, invece, il Suo riconoscimento d' invalidità da causa di servizio non ha dato luogo all'attribuzione di punteggio e/o indennità. Pertanto, sulla base di quanto riferito, il beneficio della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto.

Tale agevolazione contributiva è comunque conferita non solo alla categoria appena descritta, ma anche ai soggetti portatori di handicap [4].

Lei, nella Sua richiesta, non ha specificato tale riconoscimento, ma solo il possesso d'invalidità civile al 35%: bisogna sottolineare, però, che l'accertamento dell'handicap è una questione distinta dall'ipotesi dell'invalidità .

Come indica la normativa [5], infatti: "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La certificazione dello stato di handicap sottolinea dunque le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana, per effetto della sua minorazione.

L'invalidità, invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive.

Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale, e non sociale.

Lei scrive anche che, recentemente, ha subito due interventi al cuore: è dunque probabile che ciò abbia peggiorato le Sue condizioni fisiche, e che possa comportare una maggiore percentuale d'invalidità civile e/o uno stato di handicap.

Per ottenere uno o entrambi i riconoscimenti, previa consultazione col Suo medico, occorre presentare domanda all'INPS.

Questa procedura si struttura in tre fasi:

– il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS;

– il cittadino presenta all'INPS la domanda telematica (direttamente dal sito istituzionale, o tramite patronato), da abbinare al certificato medico;

– in seguito, si verrà convocati per l'accertamento, presso la commissione medica.

Fatte queste necessarie considerazioni, veniamo ora al Suo ultimo quesito: come e quando poter lasciare il lavoro.

Come abbiamo osservato, la Sua contribuzione potrebbe aumentare, nella misura di 2 mesi per ogni annualità, qualora ottenga il riconoscimento di un handicap; se, invece, ottenesse la sola attribuzione di una maggiore percentuale d'invalidità, non avrebbe diritto all'agevolazione contributiva: tuttavia, se tale percentuale raggiungesse il 100%, avrebbe diritto immediatamente alla pensione d'inabilità, previa cessazione dal servizio.

Nell'ipotesi, invece, in cui nulla Le fosse riconosciuto, l'attesa si prospetterebbe piuttosto lunga: in base alla riforma delle pensioni , ed in base agli incrementi previsti per l'aspettativa di vita, difatti, raggiungerebbe i requisiti validi per la pensione anticipata solo nell'aprile 2023, con 43 anni e mezzo di contribuzione (al 31.03.2015, in base alle informazioni fornite, abbiamo calcolato 35 anni, 5 mesi e 15 giorni). Per la pensione di vecchiaia dovrebbe addirittura aspettare, in base agli incrementi periodici, 67 anni e 6 mesi d'età.

Purtroppo, da quanto esposto, Lei non rientra nemmeno in una delle fattispecie di lavori usuranti, (le mansioni sono descritte da un apposito decreto [6]del Ministro del Lavoro), né nell'ipotesi di lavoro notturno ; ad ogni modo, anche qualora appartenesse ad una delle suddette categorie, avrebbe dovuto possedere una quota pari a 97,3 (età anagrafica più anzianità contributiva), con almeno 35 anni di contributi e 61 anni e 3 mesi di età.

Note

[1] Articolo 6 , D.L. 201/2011.

[2] Art. 80, Co.3 , L. 388/2001.

[3] DPR n. 834/ 1981.

[4] L. 104/1992.

[5] Art. 3, Co. 1, L. 104/1992.

[6] Art. 2, Decr. 19/5/1999, Min. Lavoro.

Autore immagine: 123rf com

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