venerdì 24 aprile 2015

Applicabilità del regime fiscale agevolato (di cui all'art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000) agli immobili ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

Acquisti immobiliari: Risoluzione
Con Risoluzione 23 aprile 2015, n. 41, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità del regime fiscale agevolato (di cui all'art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000) agli immobili ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
In particolare, il documento di prassi, allineandosi al recente orientamento della Corte di Cassazione, ha precisato che l'agevolazione in oggetto è applicabile:
  • agli atti di acquisto di immobili siti in zone soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell'edificabilità, ai piani particolareggiati;
  • anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria.
Devono quindi ritenersi superate le istruzioni fornite con le Circolari n. 9/2002 e n. 11/2002.

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