giovedì 23 aprile 2015

Chi non paga il debito e lo sa in anticipo commette reato

Chi non paga il debito e lo sa in anticipo commette reato
La Legge per tutti

Chi non paga i debiti oggi va in carcere
Insolvenza fraudolenta: la fedina penale resta sporca per la morosità, ma il colpevole non va in carcere.

Certamente è uno strumento poco utilizzato quello della querela penale nei confronti dei morosi, ma lo prevede la legge, o meglio, il codice penale: chi contrae un debito pur sapendo di non poterlo onorare, e quindi nascondendo la propria incapacità economica, commette insolvenza fraudolenta [1]. Tuttavia, per effetto del nuovo decreto sulla tenuità del fatto (in vigore da qualche settimana), il moroso non va più in galera, ma la fedina penale gli resta macchiata.


È questa la sintesi di una recente sentenza del tribunale di Trento [2] che applica la pena più dura, quella appunto penale, nei confronti degli insolventi “di professione”. E questo perché una cosa è il semplice inadempimento contrattuale, quello di chi contrae un’obbligazione con il proposito di rispettarla, ma poi (vuoi per incapacità di gestione, vuoi per sopravvenute difficoltà) non è più in grado di farlo; un’altra è invece il comportamento di chi, in anticipo, ha già il proposito di non adempiere per conseguire un indebito vantaggio, atteggiamento che rasenta la truffa.

Al reato di insolvenza fraudolenta, poi, si può aggiungere un secondo reato se il cliente è tenuto a restituire il bene prelevato. Si pensi al caso di noleggio di un’auto non pagata secondo gli accordi, in cui il mezzo non viene neanche restituito alla scadenza. Proprio come nella vicenda del caso specifico deciso dal tribunale di Trento. Colui che noleggia a lungo termine un’autovettura in un momento in cui è già consapevole di non poter pagare i relativi canoni risponde di insolvenza fraudolenta, si legge nella sentenza. Se poi lo stesso cliente non restituisce il veicolo nel termine previsto dal contratto o, in assenza, a richiesta della società di noleggio commette anche il reato di appropriazione indebita. Alla dissimulazione del proprio stato di insolvenza si aggiunge, infatti, la mancata restituzione dell’autovettura.

Note

[1] Art. 641 cod. pen.
[2] Trib. Trento sent. n. 835/2014.

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