lunedì 20 aprile 2015

Credito d'imposta Cultura e Turismo

Decreto Cultura e Turismo
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (cfr. nostra circolare n. 132 del 2014).
Di seguito, le disposizioni ..

di specifico interesse per la categoria.

credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (art. 9)
Per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti per i seguenti investimenti e attività di sviluppo:

a) impianti wifi

b)  siti web ottimizzati per il sistema mobile
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di  promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
g)    servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto sopra previsto.



Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’importo massimo complessivo di € 12.500 nei periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, e comunque fino all'esaurimento del plafond di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Gli esercizi ricettivi possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del “de minimis”.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla conversione in legge del decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del plafond stabilito, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

credito d’imposta per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive(art. 10)

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, per il periodo d'imposta in corso e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per i seguenti interventi:

interventi di ristrutturazione edilizia (definiti come quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti);
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al DM 14 giugno 1989, n. 236).
Il credito di imposta è riconosciuto comunque fino all'esaurimento del plafond di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del “de minimis”. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La prima quota del credito d'imposta, relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso, è utilizzabile non prima del 1°gennaio 2015.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro dello sviluppo economico ela Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro tre mesi dalla conversione del decreto, sono stabilite:

a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti sopra riportati
d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

piano mobilità turistica (art. 11)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Mibact e sentitala Conferenza Stato-Regioni, adotta, entro sei mesi il piano straordinario della mobilità turistica, che favorisce la raggiungibilità e fruibilità del patrimonio storico e ambientale con particolare attenzione ai centri minori ed al sud Italia.

semplificazioni per l’avvio di strutture turistiche (art. 13)

L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (articolo 19 della legge n. 241 del 1990). Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti a tale principio di semplificazione. Si tratta di una norma a suo tempo inserita in un articolo del Codice del Turismo dichiarato incostituzionale. Si è così colmato il vuoto normativo creatosi a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale.

Viene anche assoggettata a SCIA l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

trasformazione di Enit e liquidazione di Promuovi Italia (art. 16)Per rilanciare la promozione nazionale del turismo e l’immagine dell’Italia e favorire risparmi di spesa è stata prevista la trasformazione di ENIT da ente pubblico a ente pubblico economico e la liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A.

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