lunedì 20 aprile 2015

Equitalia: nulla la costituzione e difesa coi propri dipendenti

Equitalia nulla la costituzione e difesa coi propri dipendenti
Difesa diretta: costituzione inammissibile e annullamento della cartella di pagamento se l’agente per la riscossione non si fa difendere da un avvocato libero.

Se hai impugnato una cartella esattoriale e, a difendere Equitalia, si presenta davanti al giudice uno dei suoi dipendenti, è molto probabile che vincerai la causa: questo perché, secondo una recente e interessante sentenza della Cassazione [1], l’Agente per la riscossione non può farsi assistere e rappresentare in giudizio dal proprio personale, sia esso dirigente, funzionario, addetto all’ufficio legale o anche munito di procura notarile. Al contrario, la sua difesa può essere affidata solo e unicamente a un comune avvocato, iscritto – come tutti – all’ordine professionale e non legato da alcun rapporto di lavoro con l’esattore.




Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di comprendere meglio di cosa si tratti.

In alcune ipotesi, nelle cause promosse nei suoi confronti dai cittadini, la legge consente alla Pubblica Amministrazione (per es. l’Agenzia delle Entrate, il Ministero del Lavoro, ecc.) di farsi assistere in giudizio dai propri dipendenti (cosiddetta “difesa diretta”) e, in altri casi, dagli avvocati scelti nell’Avvocatura generale di Stato. Essi hanno gli stessi poteri e facoltà di una comune difesa tecnica affidata a un legale.

Riguardo però ad Equitalia, benché la legge applichi a quest’ultima le stesse norme relative alla pubblica amministrazione sulla trasparenza degli atti e sulle garanzie nei confronti del contribuente, nella forma l’Agente per la riscossione non può essere certo considerato un ente pubblico. Dunque, Equitalia non può valersi della “difesa diretta” e, al contrario, deve essere assistita unicamente da un avvocato “libero”. Se ciò non avviene, il giudice deve dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio e la relativa difesa spiegata, in tutela di Equitalia, dal proprio dipendente, così come non potrebbe neanche accogliere l’eventuale atto di appello o il ricorso in cassazione firmato da quest’ultimo.

Il risultato è che il cittadino potrà facilmente vincere il ricorso. Ecco perché.
Abbiamo detto che le contestazioni e le difese sollevate dal dipendente di Equitalia (poiché privo di poteri rappresentativi) non possono essere prese in considerazione dal giudice: in pratica è come se non fossero mai state presentate. Ebbene, nel nostro ordinamento vige un principio per cui, se le censure avanzate da una parte processuale non vengono espressamente contestate dalla controparte, esse si considerano tutte accettate tacitamente dall’avversario: il suo “silenzio” si considera come una sorta di tacita ammissione di responsabilità. Dunque, non essendo valida la difesa di Equitalia, il tribunale dovrà ritenere come “accettate” le contestazioni sollevate dal cittadino.

Note

[1] C. Cass. sent. n. 7554/2015.


Autore immagine: 123rf com

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