giovedì 16 aprile 2015

La nuova procedura di liberazione dell’immobile dai beni

12.57 14/04/2015, Redazione, lo sai che?, pignoramento, tribunali, La Legge per tutti
Stop al pignoramento della banca in mala fede con gli eredi del cliente

Riforma del processo civile: ecco cosa deve fare l'ufficiale giudiziario quando deve liberare l'immobile dai beni mobili in esso rinvenuti.

di: dott. Vincenzo Russo

La recente disciplina contenuta nell'ultima riforma della Giustizia [1] ha modificato integralmente la procedura [2] che l'ufficiale giudiziario deve eseguire, nel caso di esecuzione forzata per rilascio, al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in essi rinvenuti che siano estranei all'esecuzione. In particolare si prevede che: l'ufficiale giudiziario debba intimare alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale risultano appartenere i beni, di asportarli entro un termine perentorio.

Dell'intimazione si dà atto attraverso verbale e, se colui che è tenuto a provvedere non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante.

Se l'asporto non è realizzato entro il termine assegnato, l'ufficiale giudiziario su richiesta e a spese della parte istante determina il valore dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Se il valore dei beni supera le spese di custodia e asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in un altro luogo. In difetto di istanza, i beni quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita, vengono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento e la distruzione.

Se invece vengono rinvenuti documenti inerenti allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionali che non sono stati trasportati, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, su istanza e previa anticipazione delle spese, in difetto di istanza, si procede allo smaltimento o distruzione dei beni.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme della vendita dei beni pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita. Salvo che i beni appartengono ad un soggetto diverso, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese [3]. Se i beni sono a loro volto sequestrati o pignorati, l'ufficiale giudiziario dà notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro.

Note

[1] D.l. 132/14, convertito in l. 162/2014.

[2] Art. 609 cod. proc. civ.

[3] Liquidate a norma dell'art. 611 cod. proc. civ.

info

testo