martedì 14 aprile 2015

Luce e gas: quando si prescrive il pagamento della fattura?

Luce e gas  quando si prescrive il pagamento della fattura

Pagamento elettricità e riscaldamento con il conguaglio: quando si può evitare di pagare per l'eccessivo decorso del tempo.

Conguagli esorbitanti, richieste di pagamento che arrivano "tutte in un'unica volta" dopo anni di silenzio (spesso dovuto all'inadempimento del fornitore che si è dimenticato di leggere i contatori o di inviare le fatture). E l'utente si trova a dover pagare cifre astronomiche, non preventivate, che a volte rischiano di far saltare il bilancio di una famiglia o di un'azienda. Che fare in questi casi?

È possibile chiedere il pagamento a rate, ma a volte neanche questo è sufficiente o, spesse volte, la pretesa di pagamento arriva dopo così tanto tempo che lo stesso diritto della società creditrice si è prescritto. Ecco allora questa breve guida per orientarsi su quali sono i termini di prescrizione delle fatture di luce e gas (entro cioè quanto tempo il cittadino deve pagare la bolletta). Quali sono, insomma, i diritti che la legge riconosce agli utenti?

LA PRESCRIZIONE

La società fornitrice ti può chiedere il pagamento dei consumi entro massimo cinque anni. Ecco perché è buona regola conservare le ricevute di bonifici, versamenti alla posta e, insomma, di tutti i pagamenti delle bollette per un quinquennio: proprio perché, dopo tale periodo, se anche l'utente perde la prova dell'avvenuto adempimento, il creditore non può agire nei suoi confronti o, se lo fa, perde la causa.

Tale termine è previsto dal codice civile [1] secondo cui si prescrivono in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (tali sono appunto le bollette relative ai consumi periodici di energia elettrica e gas).

Se, quindi, la società fornitrice della luce dimentica di inviare la bolletta o di effettuare le letture, non sarà colpa dell'utente se, nel frattempo, sono decorsi cinque anni perché, in tal caso, egli non è tenuto a pagare e non potrà subire l'interruzione del servizio per morosità.

DA QUANDO DECORRE LA PRESCRIZIONE

Da quando si iniziano a contare i cinque anni? Secondo le società fornitrici dalla data di emissione della fattura. Il che è palesemente errato: e questo perché, se così fosse, basterebbe spostare la data riportata sulla bolletta per poter richiedere il pagamento di importi anche a distanza di numerosi anni.

Il codice civile, invece, stabilisce che la prescrizione decorre sempre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il che significa, nel nostro caso, che si deve iniziare a conteggiare i cinque anni dal momento in cui il fornitore poteva – o meglio doveva – leggere i contatori (generalmente per il tramite del distributore) ed effettuare la fattura di conguaglio.

Risultato: se da tale a quella di recapito della fattura decorrono cinque anni, anche se per causa di disguidi interni o postali, di tanto non ne deve rispondere l'utente.

 

 

PAGAMENTO A RATE

 

In ogni caso, l'utente può sempre chiedere la rateizzazione degli importi dovuti per l'intero periodo di mancato recapito delle fatture, a condizione che lo richieda prima della data di scadenza della fattura di conguaglio.

 

RISARCIMENTO DANNI

Un tempo erano previsti degli indennizzi automatici in capo all'utente che non riceveva le fatture periodiche. Ora questa previsione è stata eliminata. Ma ciò non toglie che se l'utente riesce a dimostrare di aver subito un pregiudizio (patrimoniale o morale) dalla mancata fatturazione periodica dei consumi può sempre ricorre al giudice e farsi liquidare il risarcimento con una causa ordinaria, attraverso il proprio avvocato.

Note

[1] Art. 2948 cod. civ.

Autore immagine: 123rf com

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