
Riottiene la patente il condannato per guida in stato di ebbrezza se il cancelliere trasmette tardi la sentenza definitiva al Prefetto.
Una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza, il cancelliere ha 15 giorni di tempo per trasmetterla alla Prefettura ai fini dell'effettiva sospensione della patente [1] nei confronti del conducente. Ma se la licenza di guida del condannato è stata già sospesa in via provvisoria nelle more del giudizio, l'eventuale ritardo nella suddetta comunicazione del provvedimento giudiziale all'ufficio governativo non può comportare una estensione nel tempo di tale sanzione. Con la conseguenza che, chi, nel frattempo, ha già "scontato" la sospensione della patente in attesa dell'invio della sentenza alla Prefettura, ha diritto di tornare a guidare.
È questa la sintesi di una sentenza del giudice di pace di Milano [1]. La motivazione è chiara e lapidaria: l'inefficienza della burocrazia, con i suoi ritardi, "non può comprimere i diritti del cittadino fino a sacrificarli".
La vicenda
Mentre si svolgeva il giudizio per guida in stato di ebbrezza, al condannato era stata già sospesa la patente in via provvisoria per un anno; dopo la decisione del magistrato, il cancelliere aveva impiegato tre anni per trasmettere la sentenza al Prefetto; l'ordinanza di quest'ultimo avrebbe però comportato per il conducente altri dodici mesi di interdizione dal volante. E invece, il ritardo dell'amministrazione nel comunicare la sentenza – scrive il giudice di pace di Milano – non può ricadere sul cittadino che, nel frattempo, ha già scontato la sanzione. Con il risultato che ha diritto all'annullamento dello "stop" della patente.
Note
[1] Art. 223 co. 3 cod. str.
[2] G.d.P. Milano sent. n. 5391/2015.
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