venerdì 17 aprile 2015

Prescrizione del credito dell’azienda verso il cliente

11.11 17/04/2015, Giovanna Pangallo, credito, debiti / banche, lo sai che?, prescrizione, La Legge per tutti
Mancata notifica della cartella come far valere la prescrizione

Sono titolare di attività commerciale e ho un assegno giratomi da un ex cliente (con il quale c'era un rapporto stabile di forniture) di circa 6.000,00 euro, mai riscosso benché emesso nel 2002 e protestato subito dopo: mi chiedo se sia possibile recuperare il credito potendo disporre della testimonianza dei miei dipendenti di allora ed essendovi movimenti bancari che proverebbero la presenza, sul mio conto corrente, di altri assegni coincidenti con le date delle annotazioni che ho dei suoi pagamenti del conto aperto che avevamo. Quali azioni legali posso intraprendere?

Secondo il nostro codice civile l'esercizio dei diritti soggettivi è soggetto a prescrizione.

La prescrizione è quell'istituto giuridico in forza del quale il mancato esercizio di un diritto per un periodo di tempo indicato dalla legge determina l'estinzione del diritto stesso e, quindi, l'impossibilità di esercitarlo.

Più nel dettaglio, il termine ordinario di prescrizione previsto dalla legge è di dieci anni.

Al riguardo il codice civile [1] prevede che: "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".

In materia poi di attività commerciale è previsto un termine di prescrizione ancora più breve poiché la legge [2] stabilisce che il diritto dei "commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio" si prescrive nel termine di un anno. Quest'ultima previsione riguarda soltanto il caso di contratti di compravendita stipulati tra commercianti al minuto e consumatori.

 

Preciso che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione [3].

Passando adesso al Suo quesito, lei non indica quale fosse il rapporto professionale con il cliente limitandosi a precisare che Lei è titolare di un'attività commerciale.

Volendo ipotizzare che il credito da Lei vantato sia soggetto al termine di prescrizione ordinario, cioè quello decennale, il problema riguarda il fatto che l'assegno è stato emesso nel del 2002. Sono dunque passati ben tredici anni da quando Lei avrebbe potuto agire per far valere il diritto di credito.

Secondo la normativa italiana, al fine di interrompere il decorso della prescrizione è sufficiente inviare al debitore una lettera con la quale si manifesta la volontà di ottenere il pagamento del proprio credito e si costituisce in mora il debitore inadempiente.

Ciò significa che, a partire dal momento dell'invio della lettera di costituzione in mora, comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale.

Qualora Lei, nel corso di questi anni e prima della scadenza del termine indicato, abbia inviato al debitore una lettera di costituzione in mora, sarà ancora nei termini di legge per far valere il Suo diritto e potrà agire mediante procedura per decreto ingiuntivo. In altre parole, potrà instaurare un giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento del Suo diritto di credito e la condanna del debitore al pagamento.

Qualora in questi anni Lei non avesse fatto nulla per recuperare il credito, il decorso del termine di prescrizione non Le consente di avviare alcun tipo di azione legale.

Note

[1] Art. 2946 cod. civ.

[2] Art. 2955, co. 1 n. 4, cod. civ.

[3] Art. 2957 cod. civ.

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