Da oggi l’Agenzia delle Entrate avrà meno tempo per contestare, ai contribuenti distratti, il reato di omessa dichiarazione dei redditi. Infatti, laCassazione, in difformità rispetto ad altri precedenti più remoti, ha affermato, con una recente sentenza [1], che la prescrizionedell’illecito penale [2] comincia a decorrere non dall’accertamento fiscale, ma dal 91° giornosuccessivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale.
Tempi stretti, dunque, per poter contestare penalmente l’omissione, sebbene resta sempre l’illecito tributario e la possibilità, con la cartella esattoriale, di riscuotere il debito. Ma, se non altro, il contribuente avrà evitato il processo.
È sbagliata dunque la tesi, sostenuta da alcuni giudici [3], secondo cui invece la prescrizione decorre dal giorno dell’accertamento della violazione o dal verbale della guardia di finanza: tale impostazione si fonda sull’errata applicazione di una risalente e superata giurisprudenza della Cassazione.
Attualmente, invece, il verbale di constatazione o l’atto di accertamento della violazione determinano l’effetto di interrompere la prescrizione e non costituiscono più condizione di procedibilità dell’azione penale [4]. In assenza di tali interruzioni, dunque, non c’è ragione per non assolvere il contribuente se la Procura ha agito in ritardo.
Ricordiamo che per l’
omessa dichiarazione la sanzione penale va da 1 a 3 anni. Pertanto il reato rientra tra quelli per i quali si applica la nuova
causa di non punibilità per “
tenuità del fatto” (leggi “
Reati non più puniti e archiviati”). Risultato: anche nel caso di responsabilità penale, il contribuente non subirebbe la condanna alla pena, ma solo la macchia sulla fedina penale.
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[1] Cass. sent. n. 17120 del 24.04.2015.
[2] Art. 5 d.lgs. n. 74/2000.
[3] Così, ad es., la Corte di Appello di Milano.
[4] Art. 17 d.lgs. n. 74/2000.
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