lunedì 13 aprile 2015

Ricorso avverso cartella di pagamento. Con procedure errate, pretesa fiscale KO


Come noto, la cartella di pagamento puo` essere annullata, per intero o parzialmente, dal giudice tributario, qualora sia affetta da nullita`. Se l`atto e` preceduto da accertamento i motivi di impugnazione sono circoscritti ai vizi propri della cartella in virtu` dell`autonomia dei provvedimenti impugnabili. Si tratta di censure della cartella di pagamento che per lo piu` contestano il rispetto delle regole e della procedura imposta dalla legge al Concessionario per richiedere i pagamenti di imposte e contributi (per la verita` spesso effettivamente dovuti). Normalmente il vizio piu` contestato, in via pregiudiziale, in una cartella esattoriale, e` il difetto di notifica. La legge, infatti, impone al notificatore di rispettare determinate formalita` prima di consegnare l`atto emesso dall`Agente della riscossione. Ad esempio, la notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale puo` determinare l`inesistenza giuridica della notifica, come anche l`illeggibilita` della relata della cartella di pagamento priva altresi` di idonea sottoscrizione dell`Agente della riscossione. Altre censure eccepiscono, per esempio, la violazione del principio del contraddittorio procedimentale che imporrebbe all`Agenzia delle entrate di convocare il contribuente per la comunicazione dell`esito dell`attivita` svolta, in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento, ovvero la carenza di motivazione del`atto esecutivo. Su quest`ultimo aspetto occorre osservare che, se e` vero che la cartella di pagamento individua esclusivamente le somme iscritte a ruolo essendo la motivazione insita negli atti "presupposti", e` altrettanto vero che nonostante l`approvazione dei nuovi modelli di cartella, gli atti impositivi continuano a mancare dei prospetti di calcolo degli interessi e di informazioni "adeguate" ad illustrare la pretesa tributaria o previdenziale. La bozza del ricorso avverso la cartella di pagamento, strutturata in 20 pagine ed arricchita da oltre sessanta riferimenti giurisprudenziali di Legittimita` e di merito, eccepisce alcuni dei possibili vizi dell`atto esecutivo cercando di fornire al professionista uno strumento di lavoro che possa orientarlo nel difficile compito di valutare se, e come, proporre eccezioni all`atto esecutivo. In sostanza, il ricorrente chiedera` al Collegio di prime cure di accertare: l`inesistenza giuridica della notifica per posta della cartella di pagamento in virtu` della palese violazione e falsa applicazione dell`art 26, d.p.r. n. 602/73; l`assenza della prova dell`avvenuta notifica della cartella di pagamento e dichiarare la nullita` dell`atto per violazione e falsa applicazione dell`art 26, d.p.r. n. 602/73; l`illeggibilita` della relata della cartella di pagamento priva di idonea sottoscrizione e della data di notifica; procedura di notifica effettuata in spregio al contenuto dell`art. 148 c.p.c. e dichiarare l` inesistenza della notificazione e conseguente nullita` dell`atto esecutivo; il mancato rispetto dei termini di decadenza per la notifica della cartella e dichiarare la nullita` dell`atto per violazione e falsa applicazione dell`art. 25 d.p.r. n. 602/73; l`omessa sottoscrizione della cartella da parte dell`Agente della riscossione e dichiarare nullo l`atto esecutivo per violazione e falsa applicazione dell`art. 6 del D.M. n. 321/99; la violazione del principio del contraddittorio che determina la violazione e falsa applicazione dell`art. 6, comma 5, l. n. 212/2000; la carenza di motivazione della cartella di pagamento e la omissione di una motivazione congrua ed esaustiva, in aperta violazione e falsa applicazione dell`art. 3 e 10, l. n. 212/2000; la grave mancata indicazione del calcolo degli interessi e dichiarare la nullita` dell`atto esecutivo per violazione e falsa applicazione dell`art. 7, l. n. 212/2000.

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