11.00 13/04/2015,
avverso, cartella, errate, fiscale, pagamento, pretesa, procedure, ricorso, AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Fiscale/FeedReader30/stylesheet/world_go.png)
avverso, cartella, errate, fiscale, pagamento, pretesa, procedure, ricorso, AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Fiscale/FeedReader30/stylesheet/world_go.png)
Come noto, la cartella di pagamento puo` essere annullata,
per intero o parzialmente, dal giudice tributario, qualora sia affetta da
nullita`. Se l`atto e` preceduto da accertamento i motivi di impugnazione sono
circoscritti ai vizi propri della cartella in virtu` dell`autonomia dei
provvedimenti impugnabili. Si tratta di censure della cartella di pagamento che
per lo piu` contestano il rispetto delle regole e della procedura imposta dalla
legge al Concessionario per richiedere i pagamenti di imposte e contributi (per
la verita` spesso effettivamente dovuti). Normalmente il vizio piu` contestato,
in via pregiudiziale, in una cartella esattoriale, e` il difetto di notifica. La
legge, infatti, impone al notificatore di rispettare determinate formalita`
prima di consegnare l`atto emesso dall`Agente della riscossione. Ad esempio, la
notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale puo`
determinare l`inesistenza giuridica della notifica, come anche l`illeggibilita`
della relata della cartella di pagamento priva altresi` di idonea sottoscrizione
dell`Agente della riscossione. Altre censure eccepiscono, per esempio, la
violazione del principio del contraddittorio procedimentale che imporrebbe
all`Agenzia delle entrate di convocare il contribuente per la comunicazione
dell`esito dell`attivita` svolta, in epoca antecedente alla notifica della
cartella di pagamento, ovvero la carenza di motivazione del`atto esecutivo. Su
quest`ultimo aspetto occorre osservare che, se e` vero che la cartella di
pagamento individua esclusivamente le somme iscritte a ruolo essendo la
motivazione insita negli atti "presupposti", e` altrettanto vero che nonostante
l`approvazione dei nuovi modelli di cartella, gli atti impositivi continuano a
mancare dei prospetti di calcolo degli interessi e di informazioni "adeguate" ad
illustrare la pretesa tributaria o previdenziale. La bozza del ricorso avverso
la cartella di pagamento, strutturata in 20 pagine ed arricchita da oltre
sessanta riferimenti giurisprudenziali di Legittimita` e di merito, eccepisce
alcuni dei possibili vizi dell`atto esecutivo cercando di fornire al
professionista uno strumento di lavoro che possa orientarlo nel difficile
compito di valutare se, e come, proporre eccezioni all`atto esecutivo. In
sostanza, il ricorrente chiedera` al Collegio di prime cure di accertare:
l`inesistenza giuridica della notifica per posta della cartella di pagamento in
virtu` della palese violazione e falsa applicazione dell`art 26, d.p.r. n.
602/73; l`assenza della prova dell`avvenuta notifica della cartella di pagamento
e dichiarare la nullita` dell`atto per violazione e falsa applicazione dell`art
26, d.p.r. n. 602/73; l`illeggibilita` della relata della cartella di pagamento
priva di idonea sottoscrizione e della data di notifica; procedura di notifica
effettuata in spregio al contenuto dell`art. 148 c.p.c. e dichiarare l`
inesistenza della notificazione e conseguente nullita` dell`atto esecutivo; il
mancato rispetto dei termini di decadenza per la notifica della cartella e
dichiarare la nullita` dell`atto per violazione e falsa applicazione dell`art.
25 d.p.r. n. 602/73; l`omessa sottoscrizione della cartella da parte dell`Agente
della riscossione e dichiarare nullo l`atto esecutivo per violazione e falsa
applicazione dell`art. 6 del D.M. n. 321/99; la violazione del principio del
contraddittorio che determina la violazione e falsa applicazione dell`art. 6,
comma 5, l. n. 212/2000; la carenza di motivazione della cartella di pagamento e
la omissione di una motivazione congrua ed esaustiva, in aperta violazione e
falsa applicazione dell`art. 3 e 10, l. n. 212/2000; la grave mancata
indicazione del calcolo degli interessi e dichiarare la nullita` dell`atto
esecutivo per violazione e falsa applicazione dell`art. 7, l. n. 212/2000.
