mercoledì 15 aprile 2015

Tutti i vizi delle notifiche

Contribuente irreperibile notifica Equitalia nulla se non sono indicate le ricerche fatte per rintracciarlo

Casi di nullità, inesistenza, sanatoria; ufficiali giudiziari e destinatari: tutte le sentenze che regolano la corretta consegna dell'atto giudiziario.

Pur se l'atto giudiziale è valido, potrebbe essere viziata la sua notifica. I vizi della notifica possono essere di due tipi:

nullità

inesistenza.

La distinzione è molto importante perché se all'inesistenza della notifica non si può porre rimedio, la nullità è sanabile nei seguenti casi:

– se è stato raggiunto lo scopo a cui la notifica era destinata [1]. È, ad esempio, il caso in cui li convenuto si costituisca in giudizio nonostante la nullità della notificazione [2]; anzi, il vizio è sanato anche quando la costituzione del convenuto è intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notifica dell'atto introduttivo [3];

 

– quando è stata rinnovata la citazione [4] o, più in generale, è stato rinnovato l'atto che andava notificato. Tuttavia, in caso di mancata, invalida o non tempestiva rinnovazione, il giudice non può concedere un nuovo termine e quindi la sanatoria è preclusa in via definitiva. Ad esempio, se l'atto da rinnovare era il ricorso per Cassazione, l'omessa rinnovazione determina la sua definitiva inammissibilità [5].

 

La sanatoria ha efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza [6]. Ad esempio, la sanatoria della nullità della notifica di un atto di chiamata in giudizio retroagisce al momento del compimento della notifica viziata [7].

 

 

Ecco una rassegna di ipotesi di vizi di notifiche.

– notifica eseguita dall'ufficiale di polizia (che è incompetente a compiere notifiche, salvo si tratti di violazioni del codice della strada) [8]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;

 

– notifica del ricorso effettuata da persona qualificata come "responsabile ufficio personale" e non dall'ufficiale giudiziario [9]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;

– notifica richiesta dal domiciliatario privo di mandato [10]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;

 

– mancato rispetto dell'ordine tassativo delle persone a cui consegnare l'atto da notificare che, per legge [11] sono così elencate: destinatario – persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace – portiere dello stabile – vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– vizi relativi alla notifica ai soggetti diversi dal destinatario;

incertezza assoluta sulla persona a cui è stata fatta la notifica [12]. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– notifica a persona morta [13]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;

– notifica eseguita a persona che non è riferibile né al soggetto passivo della notifica, né all'atto da notificare [14]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;

– vizi relativi alla notifica all'avvocato domiciliatario (notifica alla parte anziché al domiciliatario, trasferimento, rifiuto di ricevere l'atto, irreperibilità, morte o cancellazione dall'albo). In questo caso il vizio è quello della nullità o, in alcuni casi, inesistenza;

– notifica eseguita a un legale e in luogo che non ha alcun riferimento con l'avvocato domiciliatario della parte [15]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;

– mancato rispetto dei luoghi in cui notificare l'atto [16] ossia nel luogo di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– mancata affissione dell'avviso di deposito al portone condominiale anziché alla porta dell'appartamento. In questo caso il vizio è quello della nullità;

 

– vizi relativi alla notifica alla società, presso luogo diverso dalla sede legale o effettiva o presso la sede prima del trasferimento. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– difformità della copia notificata di un atto rispetto all'originale: in questo caso la notifica è valida. Infatti, quando l'ufficiale giudiziario, nella relata dichiara di notificare "copia conforme all'originale", egli non attesta realmente l'autenticità tra l'originale e la copia per cui, in caso di difformità: a) una prima tesi afferma che la parte interessata non deve proporre querela di falso, ma è sufficiente che produca in giudizio la copia notificatagli, così che il giudice possa confrontarla con l'originale e rilevare la natura ed entità delle divergenze, ai fini di dichiarare la nullità della notifica [17]; b) una seconda tesi ritiene invece che la conformità all'originale della copia notificata si presume fino a querela di falso, che quindi andrebbe proposta [18].

Se l'originale è difforme dalla copia notificata prevale la copia, perché è su di essa che il destinatario fa affidamento e basa la propria difesa. La mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume invece rilievo solo se ha impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio [19];

– notifica eseguita con la procedura prevista dalla legge in caso di irreperibilità del destinatario senza menzione nella relata dell'irreperibilità del destinatario e dell'inesistenza, mancanza, incapacità o rifiuto delle altre persone. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– mancato invio della raccomandata al destinatario in caso di consegna al vicino o al portiere. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– notifica eseguita nelle forme previste per il caso di indirizzo sconosciuto senza aver prima compiuto le preventive ricerche. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– mancanza della relata di notifica. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza [20];

 

– mancata indicazione del richiedente la notifica se non può desumersi dall'atto [21]. In questo caso il vizio è quello della nullità;

 

– mancata indicazione delle generalità del consegnatario se non è identificabile in nessun altro modo [22]. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– mancata indicazione del giorno in cui l'ufficiale ha notificato l'atto [23]. In questo caso il vizio è quello della nullità insanabile se dalla notifica decorre un termine perentorio entro cui il destinatario deve esercitare determinati diritti;

– mancata indicazione nella relata del luogo di notifica [24]. In questo caso il vizio è quello della semplice irregolarità;

– mancata compilazione della relata [25]. In questo caso il vizio è quello della nullità;

– mancata sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario nell'originale dell'atto da notificare [26]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza.

Note

[1] Art. 160 richiama l'art. 156 co. 3 cod. proc. civ.

[2] Cass. sent. n. 6470/1997.

[3] Cass. S.U. sent. n. 10503 del 25.06.2012.

[4] Ai sensi dell'at. 291 cod. proc. civ.

[5] Cass. sent. n. 625/2008.

[6] Cass. sent. n. 25350/2009.

[7] Cass. sent. n. 317/2002.

[8] Cass. sent. n. 5392/2004.

[9] Cass. sent. n. 1195/1999.

[10] Cass. sent. n. 10268/2004.

[11] Art. 139 cod. proc. civ.

[12] Cass. sent. n. 7514/2007.

[13] Cass. sent. n. 5883/2001.

[14] Cass. sent. n. 8970/2009.

[15] Cass. sent. n. 1998/2012.

[16] Art. 139 cod. proc. civ.

[17] Cass. sent. n. 14686/2007.

[18] Cass. sent. n. 14686/2007.

[19] Cass. sent. n. 8095/2012.

[20] Cass. sent. n. 19358/2007.

[21] Cass. sent. n. 20465/2009.

[22] Cass. sent. n. 322/2007.

[23] Cass. sent. n. 17688/2011.

[24] Cass. sent. n. 5257/2012.

[25] Cass. sent. n. 6613/2013.

[26] Cass. sent. n. 6377/1988.

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