
Casi di nullità, inesistenza, sanatoria; ufficiali giudiziari e destinatari: tutte le sentenze che regolano la corretta consegna dell'atto giudiziario.
Pur se l'atto giudiziale è valido, potrebbe essere viziata la sua notifica. I vizi della notifica possono essere di due tipi:
– nullità
– inesistenza.
La distinzione è molto importante perché se all'inesistenza della notifica non si può porre rimedio, la nullità è sanabile nei seguenti casi:
– se è stato raggiunto lo scopo a cui la notifica era destinata [1]. È, ad esempio, il caso in cui li convenuto si costituisca in giudizio nonostante la nullità della notificazione [2]; anzi, il vizio è sanato anche quando la costituzione del convenuto è intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notifica dell'atto introduttivo [3];
– quando è stata rinnovata la citazione [4] o, più in generale, è stato rinnovato l'atto che andava notificato. Tuttavia, in caso di mancata, invalida o non tempestiva rinnovazione, il giudice non può concedere un nuovo termine e quindi la sanatoria è preclusa in via definitiva. Ad esempio, se l'atto da rinnovare era il ricorso per Cassazione, l'omessa rinnovazione determina la sua definitiva inammissibilità [5].
La sanatoria ha efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza [6]. Ad esempio, la sanatoria della nullità della notifica di un atto di chiamata in giudizio retroagisce al momento del compimento della notifica viziata [7].
Ecco una rassegna di ipotesi di vizi di notifiche.
– notifica eseguita dall'ufficiale di polizia (che è incompetente a compiere notifiche, salvo si tratti di violazioni del codice della strada) [8]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;
– notifica del ricorso effettuata da persona qualificata come "responsabile ufficio personale" e non dall'ufficiale giudiziario [9]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;
– notifica richiesta dal domiciliatario privo di mandato [10]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;
– mancato rispetto dell'ordine tassativo delle persone a cui consegnare l'atto da notificare che, per legge [11] sono così elencate: destinatario – persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace – portiere dello stabile – vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– vizi relativi alla notifica ai soggetti diversi dal destinatario;
– incertezza assoluta sulla persona a cui è stata fatta la notifica [12]. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– notifica a persona morta [13]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;
– notifica eseguita a persona che non è riferibile né al soggetto passivo della notifica, né all'atto da notificare [14]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;
– vizi relativi alla notifica all'avvocato domiciliatario (notifica alla parte anziché al domiciliatario, trasferimento, rifiuto di ricevere l'atto, irreperibilità, morte o cancellazione dall'albo). In questo caso il vizio è quello della nullità o, in alcuni casi, inesistenza;
– notifica eseguita a un legale e in luogo che non ha alcun riferimento con l'avvocato domiciliatario della parte [15]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza;
– mancato rispetto dei luoghi in cui notificare l'atto [16] ossia nel luogo di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– mancata affissione dell'avviso di deposito al portone condominiale anziché alla porta dell'appartamento. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– vizi relativi alla notifica alla società, presso luogo diverso dalla sede legale o effettiva o presso la sede prima del trasferimento. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– difformità della copia notificata di un atto rispetto all'originale: in questo caso la notifica è valida. Infatti, quando l'ufficiale giudiziario, nella relata dichiara di notificare "copia conforme all'originale", egli non attesta realmente l'autenticità tra l'originale e la copia per cui, in caso di difformità: a) una prima tesi afferma che la parte interessata non deve proporre querela di falso, ma è sufficiente che produca in giudizio la copia notificatagli, così che il giudice possa confrontarla con l'originale e rilevare la natura ed entità delle divergenze, ai fini di dichiarare la nullità della notifica [17]; b) una seconda tesi ritiene invece che la conformità all'originale della copia notificata si presume fino a querela di falso, che quindi andrebbe proposta [18].
Se l'originale è difforme dalla copia notificata prevale la copia, perché è su di essa che il destinatario fa affidamento e basa la propria difesa. La mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume invece rilievo solo se ha impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio [19];
– notifica eseguita con la procedura prevista dalla legge in caso di irreperibilità del destinatario senza menzione nella relata dell'irreperibilità del destinatario e dell'inesistenza, mancanza, incapacità o rifiuto delle altre persone. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– mancato invio della raccomandata al destinatario in caso di consegna al vicino o al portiere. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– notifica eseguita nelle forme previste per il caso di indirizzo sconosciuto senza aver prima compiuto le preventive ricerche. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– mancanza della relata di notifica. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza [20];
– mancata indicazione del richiedente la notifica se non può desumersi dall'atto [21]. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– mancata indicazione delle generalità del consegnatario se non è identificabile in nessun altro modo [22]. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– mancata indicazione del giorno in cui l'ufficiale ha notificato l'atto [23]. In questo caso il vizio è quello della nullità insanabile se dalla notifica decorre un termine perentorio entro cui il destinatario deve esercitare determinati diritti;
– mancata indicazione nella relata del luogo di notifica [24]. In questo caso il vizio è quello della semplice irregolarità;
– mancata compilazione della relata [25]. In questo caso il vizio è quello della nullità;
– mancata sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario nell'originale dell'atto da notificare [26]. In questo caso il vizio è quello dell'inesistenza.
Note
[1] Art. 160 richiama l'art. 156 co. 3 cod. proc. civ.
[2] Cass. sent. n. 6470/1997.
[3] Cass. S.U. sent. n. 10503 del 25.06.2012.
[4] Ai sensi dell'at. 291 cod. proc. civ.
[5] Cass. sent. n. 625/2008.
[6] Cass. sent. n. 25350/2009.
[7] Cass. sent. n. 317/2002.
[8] Cass. sent. n. 5392/2004.
[9] Cass. sent. n. 1195/1999.
[10] Cass. sent. n. 10268/2004.
[11] Art. 139 cod. proc. civ.
[12] Cass. sent. n. 7514/2007.
[13] Cass. sent. n. 5883/2001.
[14] Cass. sent. n. 8970/2009.
[15] Cass. sent. n. 1998/2012.
[16] Art. 139 cod. proc. civ.
[17] Cass. sent. n. 14686/2007.
[18] Cass. sent. n. 14686/2007.
[19] Cass. sent. n. 8095/2012.
[20] Cass. sent. n. 19358/2007.
[21] Cass. sent. n. 20465/2009.
[22] Cass. sent. n. 322/2007.
[23] Cass. sent. n. 17688/2011.
[24] Cass. sent. n. 5257/2012.
[25] Cass. sent. n. 6613/2013.
[26] Cass. sent. n. 6377/1988.
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