1. OBIETTIVO DELLA MISURA
Favorire il ricambio generazionale in agricoltura mediante l’inserimento di giovani nella
conduzione di imprese agricole competitive.
3. AMBITO TERRITORIALE
Le misure incentivanti sono applicabili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
4.1 Requisiti
Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria,
che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e
che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo
di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione. Sono
esclusi dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento di
aziende esistenti.
Gli aiuti sono limitati alle piccole e micro imprese, ai sensi dell’Allegato I del regolamento n.
702/2014.
Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore, in caso di ditta individuale, o la
maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci, in caso di società (di
persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), deve possedere i seguenti
requisiti:
a. età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di spedizione della domanda;
b. esercizio dell’attività agricola nei territori di cui all’art. 3 del presente provvedimento.
Nel caso l’insediamento sia effettuato da giovani, organizzati in forme societarie, dovrà essere
dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della
società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale, in particolare in merito alla
gestione, utili e rischi finanziari, a lungo termine. Sono ammissibili forme societarie che
prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione
della stessa, fermo restando che l’importo del premio di primo insediamento è limitato a quello
previsto per un solo giovane.
2
L’insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di
ammissione all’agevolazione.
L’insediamento è perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore soddisfi tutti i requisiti
di seguito riportati:
iscrizione al regime previdenziale agricolo;
apertura di una posizione/attività IVA;
iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;
assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola.
La data di insediamento, ai fini dell’applicazione del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 5
del regolamento n. 702/2014, per l’acquisizione dello status di agricoltore in attività, decorre
dalla data di assunzione della gestione dell’azienda.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, l’insediamento deve avvenire in aziende che rispettino la
dimensione massima e minima per gli aiuti prevista dall’articolo 18, paragrafo 2, comma 3, del
regolamento n. 702/2014. Le soglie applicate sono quelle previste nel programma di sviluppo
rurale 2014-2020 vigente nella Regione in cui l’insediamento ha luogo.
Il beneficiario si impegna a condurre l’azienda per un periodo minimo di cinque anni a
decorrere dall’insediamento, salvo cause di forza maggiore.
4.2 Condizioni di ammissibilità
Il giovane, per accedere agli aiuti previsti nella misura, deve essere in possesso dei requisiti e
rispettare le condizioni di ammissibilità di seguito riportate:
Presentazione di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria
dell’operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell’attività agricola articolato su un
periodo di almeno 5 anni. Il piano aziendale può prevedere, laddove necessario,
investimenti diretti all’ammodernamento aziendale, eventualmente finanziati da altre
fonti pubbliche nazionali o comunitarie. Il contenuto minimo del piano aziendale deve
essere il seguente:
la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento
all’ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed
eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali
sbocchi di mercato;
le tappe essenziali e gli obiettivi specifici individuati per lo sviluppo delle
attività aziendali;
l’eventuale programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti;
il fabbisogno formativo ai fini dell’acquisizione delle capacità e competenze
professionali;
l’eventuale percorso per l’acquisizione dello status di agricoltore in attività;
il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi previsti;
la situazione finale dell’azienda, con riferimento anche a eventuali strategie di
mercato.
Possedere adeguate capacità e competenze professionali attestate dal possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
titolo di studio di livello universitario ovvero di un titolo di studio di scuola
media superiore conseguito in campo agrario;
esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due
anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo,
documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
3
attestato di frequenza con profitto a idonei corsi di formazione nazionali o
regionali;
Non sono concessi aiuti ai sensi del presente regolamento a:
- imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014;
- beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione
della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
E’ concesso al giovane un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla
data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto per soddisfare i
requisiti relativi alla capacità e competenza professionale, purché tale esigenza sia indicata nel
piano aziendale.
Il piano aziendale prevede inoltre che il beneficiario acquisti lo status di agricoltore attivo ai
sensi del regolamento (UE) n. 1307/2014 entro il termine di 18 mesi dalla data di
insediamento, così come definito al punto 4.1 del presente regolamento. L’attuazione del piano
aziendale deve essere avviata entro 9 mesi dalla data della decisione individuale di
concessione dell’aiuto. Il rispetto del suddetto termine è verificato da ISMEA.
Entro i cinque anni successivi alla decisione individuale di concedere il sostegno, Ismea verifica
il rispetto dell’attuazione del piano aziendale. Tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il
piano aziendale, la mancata rispondenza a quanto indicato nello stesso comporta la
sospensione dell’agevolazione concessa in conto interessi sulle rate di leasing e il recupero
dell’aiuto già erogato a riduzione delle rate già corrisposte.
Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di
realizzazione dello stesso.
5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata
all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo
massimo di cinque anni.
Il premio di insediamento è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da
restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto
beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.
L’intensità dell’aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla
Commissione europea per le operazioni di attualizzazione, vigente al momento della
concessione del sostegno.
In ogni caso, l’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore alla somma di 70.000
euro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n.
702/2014.
5.1 Leasing finanziario
Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni, è concesso da ISMEA ed è
rimborsabile in rate semestrali posticipate.
6. MODALITA’ E PROCEDURE PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
6.1 Presentazione della domanda
Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare domanda redatta in conformità alla
modulistica che ISMEA mette a disposizione sul proprio sito internet.
4
La spedizione delle domande rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità di ISMEA per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
6.2 Valutazione della domanda
La valutazione delle domande pervenute prevede le seguenti verifiche:
sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa proposta, con specifico
riferimento a:
‐ attendibilità professionale del soggetto proponente;
‐ affidabilità del piano finanziario;
‐ redditività e livello tecnologico del progetto;
‐ potenzialità del mercato di riferimento.
6.3 Ammissione alle agevolazioni
In caso di esito positivo della valutazione della domanda, viene deliberata l’ammissione alle
agevolazioni e si procede con il beneficiario alla stipula del contratto di leasing che disciplina i termini e le condizioni per l’attuazione dell’iniziativa agevolata sulla base della normativa
vigente.

