di Marina Crisafi – Entrata in vigore da pochissimi giorni (il 2 aprile scorso), la legge sulla tenuità del fatto (d.lgs. n. 28/2015) è già stata oggetto di interesse da parte della giurisprudenza di legittimità. Chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità del nuovo art. 131-bis del codice penale in un processo relativo alla costituzione di un trust finalizzato ad evadere il pagamento delle imposte, la Cassazione, nella sentenza n. 15449 depositata il 15 aprile 2015, ha colto l’occasione per affermare che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è retroattiva e va applicata anche ai procedimenti in corso. La norma, infatti, per il Palazzaccio, ha una natura sostanziale, il che ne rende possibile l’applicabilità retroatti... |
di Marina Crisafi – Entrata in vigore da pochissimi giorni (il 2 aprile scorso), la legge sulla tenuità del fatto (d.lgs. n. 28/2015) è già stata oggetto di interesse da parte della giurisprudenza di legittimità. Chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità del nuovo art. 131-bis del codice penale in un processo relativo alla costituzione di un trust finalizzato ad evadere il pagamento delle imposte, la Cassazione, nella sentenza n. 15449 depositata il 15 aprile 2015, ha colto l’occasione per affermare che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è retroattiva e va applicata anche ai procedimenti in corso. La norma, infatti, per il Palazzaccio, ha una natura sostanziale, il che ne rende possibile l’applicabilità retroatti...