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I recenti interventi legislativi [1] volti a migliorare in termini di durata, costi e tutela oltre che a semplificare il funzionamento del processo civile, hanno inciso anche sulla procedura del pignoramento presso terzi. Da un lato, infatti, hanno facilitato e perciò reso più efficace l’individuazione dei beni da poter pignoraredel debitore, dall’altro sono stati semplificati gli oneri del terzo, che si è visto contemporaneamente limitate le conseguenze a suo carico nel caso di assenza all’udienza.
In particolare, con la modifica del codice di procedura civile [2] sono cambiate le conseguenze che il comportamento inerte del terzo nella versione del silenzio o dell’assenza all’udienza avevano nei confronti del creditore. Cercando di semplificare, si può notare che, se prima, l’inerzia predetta era già di per sé idonea a perfezionare il pignoramento, ora con le modifiche approntate dalla riforma in commento, la partecipazione del terzo all’udienza non è più obbligatoria, avendo prevalenza la dichiarazione scritta.
Si dovrebbero in tal modo risolvere i profili di criticità che la normativa precedente [3] poteva aver sollevato relativamente alla tutela dei diritti e degli interessi del terzo che, per un mero comportamento omissivo, si trasformava in un vero e proprio debitore, anche se tale effettivamente non era, con risvolti di rilevanza costituzionale non di certo trascurabili.
Con la nuova formulazione, pertanto, al terzo basterà rilasciare una dichiarazione negativa (nel caso non si effettivamente debitore) per poter andare esente da qualsiasi rischio o responsabilità.
Note
[1] Legge n. 162/2014 del 10.11.2014.
[2] artt. 547 e 548 c.p.c.
[3] Legge n. 228/2012 del 24.12.2012.
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