venerdì 24 aprile 2015

Da quando decorre l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento

Da quando decorre l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento 
La Legge per tutti
Figli e mantenimento cosi le donne minacciano gli uomini
L’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento dei figli minori, fissato in sede di separazione, decorre dalla data in cui viene presentata la domanda, anche se la sentenza di separazione o il decreto con cui il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti urgenti nell’interesse dei minori non abbia espressamente previsto la retroattività dell’assegno.

Ogni genitore ha l’obbligo di provvedere al mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza morale dei figli[1]. Tale obbligo discende dal solo fatto di averli generati ed è indipendente dalla separazione o dal divorzio dei genitori.


Pertanto, cessata la convivenza tra i coniugi, pervenuti alla decisione di separarsi, il genitore non più convivente con i figli minori ha l’obbligo di continuare a contribuire al mantenimento degli stessi, versando all’altro genitore una somma adeguata a soddisfare i bisogni dei minori, a prescindere della pronuncia di un provvedimento da parte del Tribunale che imponga al genitore non affidatario o comunque non più convivente con i figli minori di versare un assegno di mantenimento all’ex coniuge.

Come più volte sancito dalla Cassazione, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda giudiziale (ossia da quanto viene presentato l’atto in tribunale) se in tale momento esistevano le condizioni per l’emanazione del relativo provvedimento, e non dalla data di emissione della sentenza o del decreto con cui il Presidente del Tribunale emette i provvedimenti ritenuti urgenti nell’interesse dei figli minori [2].

Quindi, anche nel caso in cui il Tribunale, con la sentenza della separazione o con il decreto con cui vengono emessi i provvedimenti ritenuti urgenti nell’interesse dei figli o, ancora, con il decreto che omologa le condizioni concordate tra i coniugi, si sia limitato a stabilire che l’assegno di mantenimento debba essere corrisposto alla fine o all’inizio di ogni mese e non abbia espressamente previsto che tale obbligo sussiste dal momento della proposizione della domanda di separazione, il genitore obbligato è tenuto a versare all’ex coniuge l’assegno di mantenimento dal giorno in cui è stata presentata la domanda di separazione.

Conseguentemente, legittima è la pretesa dell’ex coniuge di pretendere il versamento degli assegni di mantenimento non corrisposti e relativi agli arretrati ossia al periodo compreso tra la proposizione della domanda di separazione o divorzio e la data dell’emissione della sentenza o del decreto di omologa della separazione, salvo il caso in cui il Tribunale abbia espressamente previsto una data di decorrenza diversa, sussistendone motivate ragioni.

Note

[1] Art. 147 e art. 315 bis cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 10119/06 del 02.05.2006; Cass. sent. n. 19382/14 del 15.09.2014.

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