venerdì 24 aprile 2015

Banche: usura anche solo per gli interessi moratori del mutuo

Banche: usura anche solo per gli interessi moratori del mutuo 
La Legge per tutti

Banche usura anche solo per gli interessi moratori del mutuo
Il riferimento contenuto nell’articolo 1 del decreto legge 394/00 consente considerare ricompresi nell’ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

Se in un mutuo gli interessi sono particolarmente elevati è molto probabile che si possa parlare di superamento del tasso di usura [1]. Di norma, però, quando ci si riferisce a ciò, si fa riferimento agli interessi corrispettivi, quelli cioè dovuti mensilmente dal cliente come normale corrispettivo per il prestito del denaro. Ma attenzione: l’usura può scattare anche solo a causa degli interessi moratori, ossia quelli previsti dal contratto di finanziamento come sanzione per il mancato pagamento di una o più rate. È vero: l’applicazione deli interessi moratori è solo eventuale perché collegata al comportamento del cliente che non versa le rate. Ma il fatto che si tratti di una semplice eventualità non toglie che il giudice possa ritenere illegittimo il mutuo laddove preveda interessi moratori usurari. In questo caso, però, restano dovuti gli interessi corrispettivi. Ma almeno il mutuatario avrà ridotto notevolmente la pretesa della banca.


È quanto emerge da una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia [2].

Il fatto che il consumatore abbia ritardato, per propria colpa, il pagamento delle rate e quindi siano scattati gli interessi moratori non giustifica, a suo danno, una penalità così onerosa tanto da poter superare la soglia dell’usura. Del resto, la legge che vieta gli interessi usurari [3] fa riferimento ai frutti “convenuti a qualunque titolo”, e quindi non specifica a quale tipo di interessi ci si debba riferire, ben quindi potendo estendersi il discorso anche a solo quelli moratori oltre che ai corrispettivi.

Risultato: il fatto che, nel finanziamento, gli interessi corrispettivi siano contenuti entro la soglia di legge non implica che non possa essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale che prevede, invece, gli interessi per il ritardato pagamento: si tratta, infatti, di previsioni distinte e separate, che hanno funzioni diverse.

In questo modo, il mutuatario, sebbene non potrà sperare nel totale annullamento del precetto della banca, potrà quanto meno ottenerne una sostanziale riduzione: dette passività possono, del resto, arrivare a cifre insostenibili (per via del calcolo della capitalizzazione annuale) per chi già non riesce a sostenere le rate ordinarie.

La stessa Cassazione stabilisce “non v’è ragione per escluderne l’applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori”. Ed ancora “Il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge” [4]. Dello stesso avviso anche la Corte Costituzionale [5].

Come anticipato, gli interessi corrispettivi e quelli moratori rispondono a diversi fini: l’uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l’altro solo eventuale e in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è normale che scatti una diversa regolamentazione del contratto, più penalizzante per il cliente che è moroso nei pagamenti.

Dunque se gli interessi moratori sono usurari quelli corrispettivi entro la soglia devono comunque essere pagati.

Note

[1] Devono essere superiori al tasso medio applicato dalle banche e risultante dall’ultima rilevazione ministeriale aumentato della metà.
[2] Trib. Reggio Emilia, sent. n. 304/2015.
[3] D.l. n. 394/00.
[4] Cass. sent. n. 5286/00.
[5] C. Cost. sent. n. 29/2002.

Autore immagine: 123rf com

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