giovedì 23 aprile 2015

Fisco, per chi sta pagando c’è ancora speranza di impugnare

Fisco, per chi sta pagando c’è ancora speranza di impugnare 
La Legge per tutti
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Fisco per chi sta pagando ancora speranza di impugnare
I dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate hanno firmato, in tutti questi anni, avvisi di accertamento nulli che i contribuenti non erano tenuti a pagare.

La sentenza di oggi della Commissione Tributaria Provinciale di Milano getta un’ancora di speranza a chi ha rateazioni in corso con il fisco, in forza di un accertamento ricevuto, negli scorsi anni, dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta della prima sentenza che, richiamando l’ormai nota pronuncia della Corte Costituzione del mese scorso, stabilisce che tutti gli atti firmati dai dirigenti delle Entrate dichiarati “illegittimi” (perché promossi senza pubblico concorso) sono nulli. Una tesi che il nostro portale aveva sostenuto già dai tempi della rimessione della questione, da parte del Consiglio di Stato, alla Consulta e che ora, finalmente, trova avallo nel precedente di uno dei più importanti tribunali del Paese.


Qual è la prima conseguenza di tutto ciò?
I dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate hanno firmato, in tutti questi anni, avvisi di accertamento nulli che i contribuenti non erano tenuti a pagare.

La seconda considerazione è ancora più devastante (almeno per il fisco italiano) e – c’è da scommetterci – porterà l’Agenzia delle Entrate fino in Cassazione pur di affermare le proprie “ragioni”: chiunque sta pagando (perché magari ha in corso una rateazione) ha ancora tempo per ripensarci e presentare ricorso. E questo perché, se dobbiamo interpretare la sentenza per come è stata puntualmente scritta, trattandosi di vizio di nullità esso è eccepibile senza termini di decadenza. Il che farebbe pensare – il condizionale è sempre d’obbligo finché non troveremo precedenti anche in tal senso – che anche chi abbia ricevuto la fatidica cartella esattoriale di Equitalia potrebbe fare ricorso. E questo secondo i motivi e i termini che abbiamo già spiegato in “Annullare gli accertamenti dei dirigenti del fisco ora è possibile”.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano [1], pur essendo assai sintetica (e forse quasi apodittica), è assai importante perché è la prima pronuncia con la quale viene dichiarata la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da “dirigenti incaricati” dopo la sentenza della Corte Costituzionale [2].

C’è chi si spinge oltre e ritiene che ad essere nulli non solo gli avvisi di accertamento, ma anche tutti i ruoli firmati sino ad oggi (leggi “Illegittimità della norma salva-dirigenti”), una tesi che sta trovando sempre più conferme tra noti tributaristi. Il che vorrebbe dire che è illegittima qualsiasi richiesta di pagamento di tasse (Iva, Irpef, ecc.) avvenuta in questi ultimi anni. Un effetto devastante per la lotta all’evasione fiscale, è indubbio. Ma questo era un problema a cui l’Agenzia delle Entrate – a nostro modo di vedere – doveva pensare prima di violare la Costituzione e prendere in giro gli italiani.

La vicenda
Nel caso di specie è stato annullato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008 per “irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato”, posto che il “Capo Area” che aveva firmato l’atto impositivo per delega del Direttore Provinciale non era munito del potere di reggenza dell’ufficio [3].

L’escamotage dei “dirigenti incaricati” elude l’obbligo di pubblico concorso e quindi viola la più importante delle nostre leggi, la Costituzione laddove stabilisce che a tutti i pubblici uffici si accede solo con gare pubbliche. E questo per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. Immaginerete come può suonare un comportamento del genere – quello di dare incarichi senza un concorso – in un periodo di crisi occupazionale come quello di oggi, dove solo per l’ultimo bando dell’Agenzia delle Entrate per 900 posti, si sono iscritti 150mila giovani.

Note

[1] CTP Milano sent. n. 3222/15.
[2] C. Cost. sent. n. 37 del 2015.
[3] Nel ricorso il contribuente lamenta in particolare la violazione dell’art. 22, comma 1, lett. a) e b), d.p.r. 8 maggio 1987, n. 266, in forza del quale il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta le funzioni di “sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento” e di “reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare”.

Autore immagine: 123rf com

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