venerdì 24 aprile 2015

Il reato di usura: la fattispecie

di Giovanna Molteni

Il reato di usura: la fattispecie

Ai sensi dell'articolo 644 codice penale si configura il reato di usura quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Il reato di usura è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi opera in funzione di mediatore. 

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 




Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è individuato nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. 

La norma distingue, pertanto, due fattispecie di usura: l'usura presunta che ricorre quando si eccede la soglia d'usura e l'usura concreta che ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni. Secondo una consolidata giurisprudenza, la condizione di difficoltà finanziaria investe in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. Le condizioni di difficoltà economica o finanziaria vanno distinte dallo stato di bisogno che integra una circostanza aggravante e che si concreta in una condizione, anche provvisoria, di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque. 

L'usura: il bene giuridico tutelato e i presupposti della fattispecie

Il delitto di usura trova nel Codice penale la sua collocazione sistematica tra i delitti contro il patrimonio mediante frode. Si discute in dottrina su quale sia il bene giuridico in concreto tutelato: per taluni si tratterebbe di garantire l'ordinamento del credito o più in generale l'economia pubblica; altri autori fanno riferimento all'autonoma determinazione del contenuto del contratto e agli interessi attinenti alla sfera personale e patrimoniale della vittima; vi è chi individua il bene tutelato nel patrimonio individuale, sia pure diversamente protetto nelle diverse ipotesi di usura. 

L'usura viene comunemente definita come delitto a dolo generico sorretto dalla rappresentazione e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari ovvero, nell'ipotesi di usura in concreto, sproporzionati avuto riguardo alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima. 

Detto in altri termini, l'usura si configura in presenza di uno scambio di prestazioni alternative tipicamente realizzato mediante la conclusione di contratti sinallagmatici per cui il soggetto attivo presta denaro o altra utilità facendosi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o altri vantaggi usurari. Nel concetto di altra utilità rientra anche la cessione di beni mobili o immobili e la prestazione di servizi o consulenze professionali o di attività sessuali. Gli interessi sono il corrispettivo che si paga per il godimento di una somma di denaro ricevuta in prestito, mentre i vantaggi indicano ogni ulteriore compenso -anche di natura non patrimoniale- versato al medesimo scopo. 

Il momento consumativo del reato e la responsabilità dell'incaricato di recuperare crediti usurari: l'elaborazione giurisprudenziale

Muovendo dal presupposto che nell'attuale disciplina del reato di usura la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il momento consumativo del reato, qualora alla promessa degli interessi usurari segua la loro effettiva corresponsione rateizzata nel tempo, coincide con tale corresponsione

Altra questione dibattuta è quella relativa ai possibili profili di responsabilità penale di colui che, pur non avendo partecipato alla pattuizione di interessi usurari, esegua successivamente l'incarico di recuperare crediti usurari. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, poiché si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a condotta frazionata o a consumazione prolungata, concorre nel reato previsto dall'articolo 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento

Diversa è la posizione di chi si attiva per il recupero del credito usurario senza riuscire ad ottenere il pagamento del credito: in questo caso il momento consumativo del reato di usura resta quello originario della pattuizione anteriore alla data dell'incarico. L'aiuto fornito a taluno per recuperare un credito usurario potrà, però, integrare gli estremi del reato di favoreggiamento ovvero, nel caso in cui venga posta in essere violenza o minaccia, di tentata estorsione.

Alcune massime sul reato d'usura


Cassazione penale n. 46669 del 23/11/2011 
L'incertezza dovuta a contrasti giurisprudenziali non giustifica il superamento del tasso soglia da parte della Banca. Anzi il dubbio sulla liceità o meno deve indurre a maggiore prudenza. 
Il dubbio, non è equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, e non può escludere la consapevolezza dell'illiceità. 

Cassazione penale  sentenza del 25/03/2014 n. 18778
L'art. 644 c.p. oltre a punire l'usura presunta, che si integra per il solo fatto di aver pattuito un tasso di interesse superiore al tasso soglia, punisce anche l'usura in concreto, perché sono considerati usurari anche gli interessi inferiori al tasso soglia che, in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.
Per configurare l'usura in concreto, occorre accertare la sproporzione degli interessi (pur inferiori al tasso soglia usurario) e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo.

Cassazione Penale sentenza del 16/01/2013 n. 8353 
In materia di reato di usura, il giudice deve accertare la natura usuraria degli interessi facendo riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'economia vigente all'epoca in cui vi è stata la pattuizione e da aumentare della metà per raggiungere il tasso - soglia ai sensi dell'art. 2 legge 108/1996.



Fonte: Il reato d'usura 
(www.StudioCataldi.it) 

info

testo