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La Banca o la Finanziaria, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, del finanziamento o della cessione del quinto, è tenuta a rimborsare al consumatore la parte di premio versata e non goduta della polizza collegata al prestito pagato.
Nelle polizze assicurative stipulate assieme a mutui e ad altri finanziamenti (anche credito al consumo, cessione del quinto etc.), per i quali il consumatore abbia corrisposto un premio unico, qualora intervenga l’estinzione anticipata (o il trasferimento) del mutuo o del finanziamento, l’istituto di credito è tenuto a rimborsare al consumatore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.
Su questa problematica si è formato un consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (l’organo adibito alla risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori da una parte e gli Intermediari finanziari dall’altra); quest’ultimo ha più volte stabilito il principio secondo cui il consumatore ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del prestito [1].
Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario le clausole presenti nel contratto di mutuo o nel contratto di finanziamento (anche credito al consumo, cessione del quinto etc.), che prevedono che tale polizza rimanga in vigore anche successivamente all’estinzione anticipata del prestito, sono nulle in quanto abusive. Tali clausole determinerebbero, infatti, un notevole squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore potrà chiedere il rimborso inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all’Istituto di Credito.
Note
[1] A.B.F. pronuncia 776/2012 del Collegio di Milano; A.B.F. pronuncia 1169/2013 del Collegio di Roma.
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