domenica 26 aprile 2015

Se per il Comune la tassa non è dovuta ma non l’annulla in autotutela

Se per il Comune la tassa non è dovuta ma non l’annulla in autotutela
La Legge per tutti

Ricorso in autotutela in caso di rigetto o mancata risposta come ricorrere
Ho ricevuto, dal Comune, una richiesta di pagamento per imposta sugli immobili che non ho impugnato ed è diventata definitiva e quindi esecutiva; ora però l’ente si accorge che ho ragione e mi dice che nulla è dovuto: che succede se, ciò nonostante, mi dovesse arrivare la cartella di Equitalia? Potrebbe il Comune annullarla?

Il Comune può sempre, in via di autotutela, annullare i propri atti impositivi, emettendo un provvedimento disgravio. Nell’ipotesi in cui detto provvedimento dovesse intervenire successivamente all’invio della cartella di pagamento da parte di Equitalia, andrebbe comunicato a quest’ultima affinché annulli la cartella medesima. Se non lo dovesse fare, sarà necessario ricorrere contro la richiesta di Equitalia entro 60 giorni, davanti allacommissione tributaria ed è consigliabile, contemporaneamente, presentare richiesta agli uffici di annullamento secondo la procedura cosiddetta “cartelle pazze” (moduli prelevati dal sito o dagli uffici, richiesta di immediata sospensione della cartella e, in caso di mancata risposta entro 220 giorni, annullamento automatico. Per maggiori dettagli sulla procedura consulta le pagine di questo portale).


Il potere di annullamento, di riforma o di revoca dell’atto impositivo da parte del Comune trova un limite invalicabile solo nel “giudicato“, ossia nell’emanazione di una sentenza definitiva (la legge, infatti, stabilisce che “salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell’amministrazione finanziaria possono procedere all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati…”). Il che non può configurarsi nel caso del lettore, il quale non si è opposto all’avviso di accertamento dell’imposta sulla casa.
Viceversa, il potere di annullamento, da parte del Comune, non è impedito dal fatto che l’atto sia divenuto definitivo, e mandato a effetto con l’iscrizione a ruolo del tributo.

Poiché il Comune ha il potere di annullare l’atto in autotutela, può anche sospendere la riscossione della cartella, perché “nel potere di annullamento… deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato” [1].

Nel caso in cui l’ente titolare del tributo non adempie al proprio diritto-dovere di rettificare l’atto in autotutela, il cittadino potrà ricorrere al giudice tributario. Difatti la Cassazione [2] ha precisato che nel caso di rifiuto di annullamento in autotutela dell’atto, il contribuente può sempre far ricorso al giudice.
Proprio a riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la giurisdizione tributaria ha una competenza generale, a prescindere dell’atto impugnato; pertanto le commissioni tributarie hanno il potere di decidere anche sulle controversie relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria. Non rileva, quindi, che il provvedimento di autotutela abbia, per l’ente, una natura discrezionale.

Note

[1] Art. 2-quater, comma 1-bis, del Dl 564 del 1994.
[2] Cass. sent. n. 7388/2007.

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