domenica 26 aprile 2015

Avvocato, consulenza gratuita e gratuito patrocinio: esiste un modo per ottenere consigli dal un difensore di fiducia, pagato dallo Stato, senza sborsare un euro per la parcella?

Avvocato gratis
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Avvocato, consulenza gratuita e gratuito patrocinio: esiste un modo per ottenere consigli dal un difensore di fiducia, pagato dallo Stato, senza sborsare un euro per la parcella?

A chi non piacerebbe avere un avvocato cui telefonare, a proprio piacimento, in qualsiasi momento della giornata, un po’ come si fa con il medico di famiglia, ed a cui chiedere i giusti consigli onde evitare di incorrere nelle insidie legali? La legge, appunto, che non ammette ignoranza, poi costringe il cittadino a pagare parcelle profumate.


Al di là, infatti, delle ricorrenti – e spesso fondate – lamentele della novella classe di professionisti del foro, secondo cui è sempre più difficile trovare clienti che versino i profumati onorari di un tempo o, addirittura, che mantengano fede alle promesse di pagamento sottoscritte al momento del conferimento dell’incarico, l’avvocato è e resta un professionista privato che, come tale, va pagato da chi si vale della sua attività.
A differenza dunque della classe medica, non esistono avvocati pagati dallo Stato. Anche laddove il cliente si vale del cosiddetto “gratuito patrocinio”, il legale resta un libero professionista, un “autonomo” insomma.

C’è, dunque, un modo per ottenere un avvocato gratis? L’unico sistema è quello di rientrare nelle condizioni per usufruire del gratuito patrocinio di cui diremo a breve. Ed attenzione, per quanto possa essere un dovere morale o deontologico, non tutti gli avvocati accettano di seguire il proprio cliente con questa particolare forma “contrattuale”: per cui, è sempre bene chiedere, sin dal primo appuntamento, la disponibilità del professionista al gratuito patrocinio. Tenete infatti conto che il gratuito patrocinio – ossia il pagamento dell’avvocato a cura e onere dello Stato – riguarda solo l’attività svolta in tribunale per le classiche “cause” (cosiddetta assistenza giudiziale) e non anche i consigli, i pareri scritti, le consulenze orali, l’interpretazione di un contratto, la comprensione di un testamento, ecc. Attività, queste ultime, che comunque vanno pagate e che, pertanto, potrebbero comportare la presentazione di una parcella inaspettata.

Ma chi sono gli avvocati del “gratuito patrocinio”? Può essere chiunque: non c’è bisogno di particolari requisiti o di iscrizione in particolari albi. Quindi, l’avvocato lo scegliete voi: può essere anche il vostro solito avvocato o quello di famiglia, a cui, fino a ieri, avete sempre pagato regolarmente la parcella, ma a cui oggi non potete più corrispondere alcunché perché magari sono cambiate le vostre condizioni economiche. Dunque, possiamo dire che non esistono “avvocati del gratuito patrocinio”, ma esiste piuttosto un modo per far pagare l’avvocato a spese dello Stato.

L’avvocato che accetterà di seguirvi con il gratuito patrocinio non potrà chiedervi alcunché, neanche a titolo di rimborso spese per raccomandate, telefonate, viaggi e quant’altro. Se vi verrà presentata una parcella anche di un solo euro, potrete denunciare l’avvocato al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto, per comportamento contrario alla deontologia professionale. Anche l’eventuale fase di mediazione, obbligatoria per legge prima di procedere in tribunale, sebbene per essa l’avvocato non ottiene alcun pagamento da parte dello Stato, vi è dovuta in forma completamente gratuita.
Chi accede al gratuito patrocinio non deve pagare neanche spese di contributo unificato, marche da bollo, diritti di notifica, diritti per copie di atti, imposta di registro e tutti gli oneri fiscali collegati normalmente a una causa.

Per usufruire del gratuito patrocinio bisogna rientrare in determinati requisiti di reddito che, attualmente, sono fissati in un reddito non superiore a 11.369 europer come riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi Irpef. Si considera il reddito dell’intero nucleo familiare, e quindi andranno sommati anche quelli del coniuge e altri soggetti che vi rientrino come il convivente.

Di norma, al disbrigo delle pratiche del gratuito patrocinio pensa l’avvocato che vi chiederà di firmare alcuni moduli e la autocertificazione: documenti che poi il legale presenterà, per i processi civili, alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e, in quelli penali, all’ufficio del magistrato competente. In ogni caso, i moduli prestampati sono già disponibili presso l’ordine degli avvocati della propria città. Sarà poi il consiglio dell’ordine a comunicare l’accettazione della pratica o meno. I tempi a volte possono dilatarsi anche di alcune settimane/mesi.

Se l’istanza viene respinta, il cittadino può fare la domanda direttamente al giudice che si occuperà del processo.

Attenzione: contrariamente a quanto si pensa, il gratuito patrocinio non copre l’eventuale condanna alle spese processuali. Per cui, se il giudice vi dà torto, e ritiene che voi dobbiate pagare le spese dell’avvocato della controparte, non potrete appellarvi al fatto di essere nel gratuito patrocinio per evitare di corrispondere tali cifre o per addossarle allo Stato. Sarete invece tenuti a pagarle di tasca vostra. Ecco perché, anche se in prima battuta non si paga l’avvocato perché si è ammessi al gratuito patrocinio, è sempre bene pensarci due volte a fare una causa e non avventurarsi in azioni temerarie o pretestuose solo perché sono gratis.

Note

Autore immagine: 123rf com

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