mercoledì 22 aprile 2015

Elusione fiscale o abuso di diritto: non più penale ma illecito amministrativo

Elusione fiscale o abuso di diritto: non più penale ma illecito amministrativo
La Legge per tutti
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Elusione fiscale o abuso di diritto non penale ma illecito amministrativo
La delega fiscale disciplina per la prima volta l’abuso di diritto portandolo fuori dalla cornice dei reati.

Rivoluzione fiscale: dopo l’approvazione di ieri, da parte del Consiglio dei ministri, dei tre decreti attuativi della delega fiscale (ora è necessario il parere delle Commissioni Parlamentari entro 30 giorni, prorogabile a massimo 50), arriva la tanto attesa norma sull’elusione fiscale, o più comunemente detto abuso di diritto che riceve, per la prima volta nel nostro Paese, una regolamentazione legislativa apposita.

La differenza tra evasione ed elusione è nota. Nel primo caso c’è una chiara violazione di una norma di legge, cui consegue la relativa sanzione; nel secondo, invece, non c’è alcuna illiceità sul piano formale: il contribuente, sebbene rispetti alla lettera la legge, riesce ugualmente a conseguire un indebito vantaggio fiscale giocando proprio sull’applicazione congiunta di più norme che gli consentono, di fatto, di non pagare le tasse o di ridurne notevolmente il carico.


Ebbene, arriva finalmente la disciplina dell’abuso del diritto: finora mancava una legge e tutto era stato rimesso alle interpretazioni dei tribunali cui, anche, era lasciata la possibilità di decidere se la condotta rientrasse nel penale o meno. Invece, il decreto firmato ieri “depenalizza” l’elusione e stabilisce solo una sanzione amministrativa. In questo modo, gli accertatori dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza perdono un bel po’ di potere che ha consentito loro, sino ad oggi, quello che l’ex direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, aveva definito “abuso nell’abuso del diritto”.

Con la nuova disciplina, l’abuso di diritto si potrà individuare “per esclusione” ossia quando il contribuente ricava un vantaggio fiscale illegittimo che non rientra nell’evasione. In pratica, l’abuso del diritto scatterà solamente se il contribuente consegue un vantaggio fiscale illegittimo attraverso fattispecie che non rientrano nell’evasione.

Dall’altro lato non potrà mai parlarsi di abuso del diritto tutte le volte in cui il contribuente non abbia ottenuto un vantaggio fiscale. In sostanza, l’abuso inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e non si è in presenza di fattispecie riconducibili all’evasione.

L’elusione fiscale, però, potrà essere contestata su tutte le imposte e con una procedura certa e definita. L’onere della prova sarà a carico dell’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente dovrà dimostrare, nell’ambito del contraddittorio con l’ufficio, la correttezza del proprio operatoe dimostrare le valide ragioni extrafiscali delle scelte effettuate.

Ferma restando la perseguibilità di tali condotte nell’ambito del diritto tributario, a questo punto bisognerà valutare anche l’eventuale portata retroattivadella nuova norma ai procedimenti penali in corso, trattandosi di trattamento più favorevole per il reo e, come tale, suscettibile di applicazione anche al passato.

Note

Autore immagine: 123rf com

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