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La clausola penale, inserita in un contratto, non si considera “vessatoria” e, pertanto, non richiede la doppia sottoscrizione per poter essere efficace. È questa la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Padova con una recente sentenza [1].
La “penale” è la previsione, in contratto, del risarcimento del danno che, in caso di inadempimento o recesso, il debitore dovrà versare al creditore, a prescindere da qualsiasi prova offerta da quest’ultimo dell’effettivo pregiudizio subìto. Essa, dunque, scatta per il solo fatto di non aver rispettato l’accordo. Nello stesso tempo, però, il creditore, non può far valere chiedere un ulteriore indennizzo in tribunale, così come il debitore non può dimostrare che il danno è inferiore rispetto all’ammontare della penale.
Insomma, in buona sostanza, la funzione della penale è quella di fissare, in via anticipata e forfettaria, la misura del risarcimento del danno, evitando contestazioni, prove e cause.
La sentenza in commento aggiunge che, per la validità della penale non serve la cosiddetta “doppia firma” sul contratto (ossia quella apposita sulla clausola che richiama, in uno, tutte le clausole vessatorie); la “doppia firma” è imposta solo per le clausole vessatorie, ossia quelle che comportando una particolare sproporzione di pesi tra le parti (di norma, a favore di chi ha redatto la scrittura) [2], e tale non è la penale.
Il giudice ricorda che, in materia contrattuale, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non necessitano di specifica approvazione.
Note
[1] Trib. Padova sent. n. 274 del 29.01.2015.
[2] Art. 1341 cod. civ.
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