giovedì 25 febbraio 2016

Bollo auto: prescrizione e quando scatta il blocco?

Fonte:  laleggepertutti.it



La prescrizione, come è noto, segna il termine massimo entro cui il debitore è tenuto al pagamento di una prestazione economica: una volta scaduto tale termine, nulla più è dovuto e il debitore è definitivamente libero dall’obbligo di pagamento. Questo vale anche in materia fiscale, sempre che, nell’arco di tale periodo, non sia intervenuto un sollecito di pagamento: esso, infatti, ha l’effetto di interrompere la prescrizione e far decorrere il termine nuovamente da capo, a partire cioè dal giorno successivo al ricevimento dell’atto interruttivo.







Il pagamento dell’imposta sui rifiuti può essere richiesto dal Comune con ingiunzione fiscale o da Equitalia o altro agente locale per la riscossione dei tributi, attraverso la cartella di pagamento.





Fino a quando il Comune può chiedere gli arretrati della spazzatura?
Il Comune può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati [1]. Per esempio, se il pagamento della Tari è dovuto per l’anno 2014, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, l’imposta si prescrive il 31 dicembre 2020.



Pertanto, nel 2016 si sono prescritti tutti gli arretrati relativi all’anno 2010 e quelli per gli anni precedenti (2009, 2008, 2007, ecc.). A partire dal 1° gennaio 2017 si prescriveranno anche gli arretrati del 2011. Il tutto, ovviamente, sempre che, in tale forbice di tempo, non si stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.



È necessario, però, che la richiesta di pagamento degli arretrati sia inviata, dal Comune, con una raccomandata a.r. L’invito informale a regolarizzare la posizione, non spedito per raccomandata ma per posta semplice, non è valido né a mettere in mora il debitore, né a interrompere la prescrizione; tuttavia, esso può essere regolarizzato con un nuovo atto sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la prescrizione.





La prescrizione è di cinque anni salvo che sia intervenuta una sentenza
La prescrizione dell’imposta sui rifiuti è di cinque anni, come per tutti i tributi locali.



In particolare, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente [2]. L’applicazione del termine più breve di 5 anni (al posto di quello ordinario di 10 anni) è stata affermata anche dalla Cassazione [3].



Se il contribuente ha presentato opposizione contro la cartella o contro l’ingiunzione e ha perso la causa, la prescrizione non è più di 5 anni bensì di 10: questo perché il titolo diventa la sentenza stessa e per tutti i provvedimenti giudiziali il termine di prescrizione è decennale.





La decadenza dell’imposta sui rifiuti
Accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza. In particolare il titolo esecutivo (cioè la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’accertamento diviene definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica.





Come comportarti se arriva un arretrato prescritto?
Che deve fare il contribuente se gli viene notificata una richiesta di pagamento per un arretrato dell’imposta sui rifiuti che ormai si è prescritto? La prima cosa da fare è presentare un’istanza in autotutela al Comune (con raccomanda a.r. o con posta elettronica certificata), ricordando che tale istanza non sospende i termini del ricorso. In caso di mancato riscontro o di risposta negativa, e sempre entro i termini di legge per procedere all’impugnazione, bisogna presentare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Per importi fino a 3.000 euro, il contribuente può stare in giudizio senza bisogno della difesa di un professionista.





La denuncia di possesso dell’immobile per il pagamento della Tari
I contribuenti devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dell’immobile, la denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. Tale denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.



La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente deve denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

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