giovedì 18 febbraio 2016

Come cancellare il protesto dell’assegno

Fonte la leggepertutti.it



L’assegno bancario o postale viene protestato quando è scoperto cioè emesso in mancanza di provvista sul conto corrente.

 L’assegno bancario è pagabile a vista e, comunemente, può essere presentato per il pagamento nel termine di:







– 8 giorni, se pagabile nello stesso Comune in cui  è stato emesso (cosiddetto assegno “su piazza”);

– 15 giorni, se pagabile in altro Comune della Repubblica (cosiddetto assegno “fuori piazza”);

– 20 giorni se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione;

– 60 giorni se pagabile in Paesi extraeuropei.



Decorsi tali termini senza che l’assegno venga pagato, la Banca o Posta dove è aperto il conto corrente del debitore chiede la levata del protesto.

Il protesto è appunto l’atto pubblico che accerta la mancata accettazione o il mancato pagamento dell’assegno.



Il nominativo e i dati del debitore, oltre ai dati identificativi del titolo di credito, vengono inseriti nel Registro Informatico dei Protesti; si tratta di una banca dati nazionale pubblicata dalle Camere di Commercio e contenente le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e postali ed alle dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione.





Procedimento di cancellazione del protesto
La particolarità del protesto di assegno consiste nell’impossibilità di ottenerne l’immediata cancellazione con il pagamento.

Difatti, l’assegno protestato, anche se pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, deve, comunque, rimanere pubblicato almeno per un anno nel Registro Informatico dei protesti.



Inoltre per ottenere la cancellazione è comunque necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione mediante apposito ricorso al presidente del tribunale.



Il tribunale competente è quella della circoscrizione in cui risiede il debitore protestato. Il ricorso deve essere presentato in ogni caso non prima di un anno dalla data del protesto.

Ottenuto dal Tribunale il decreto di riabilitazione, è necessario presentare la domanda di cancellazione all’ufficio protesti della provincia dove è stato pubblicato il protesto (presso la Camera di Commercio).



I siti istituzionali delle Camere di Commercio mettono a disposizione la modulistica utile per la presentazione dell’istanza, con l’indicazione di tutti i documenti da allegare.



La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata da copia conforme del provvedimento di riabilitazione.



Istanza di inserimento “pagato dopo il protesto”
Il soggetto protestato che ha effettuato il pagamento del protesto, ma che non può ancora chiedere la cancellazione (per mancato decorso dell’anno o perché ancora in attesa del provvedimento di riabilitazione), può presentare alla Camera di Commercio competente un’apposita istanza al fine di ottenere l’inserimento di un’informazione aggiuntiva, consistente nell’annotazione sul Registro dei protesti della dicitura “pagato dopo il protesto”.





Cancellazione protesto errato o illegittimo
Oltre all’ipotesi di avvenuto pagamento, il debitore può ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti qualora dimostri di aver subito il protesto illegittimamente od erroneamente per questioni di natura meramente formale. Per contestare eventuali questioni relative ai rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito (per esempio truffe, firma apocrifa, ecc.) è sempre necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria instaurando un giudizio di merito.





In sintesi, dunque, il debitore protestato non ottiene la cancellazione del protesto per il solo fatto di aver provveduto al pagamento. Egli ha la possibilità di ottenere la cancellazione solo dopo un anno dal momento in cui è stato levato il protesto.



La cancellazione del protesto avviene solo se il debitore:



a) paga il debito;

b) non subisce un ulteriore protesto;

c) ottiene la riabilitazione.

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